È legittimo l’uso di opere fotografiche ai fini dell’addestramento di un sistema di Intelligenza Artificiale? La pronuncia del Tribunale di Amburgo

È legittimo l’uso di opere fotografiche ai fini dell’addestramento di un sistema di Intelligenza Artificiale? La pronuncia del Tribunale di Amburgo
La sentenza del Tribunale di Amburgo del 27.9.2024 affronta una questione cruciale, riguardante la tutela del diritto d’autore nel contesto fotografico nell’era dell’Intelligenza Artificiale (IA), con particolare attenzione all’uso delle immagini per l’addestramento degli algoritmi dell’IA. Il caso in questione coinvolge una fotografia protetta dal diritto d’autore scattata da un noto fotografo, utilizzata senza il suo consenso per scopi legati all’addestramento di un sistema di IA.

Premesse sull’opera fotografica.

Come noto, la legge 633/1941 (in seguito, “LdA”) comprende tra le opere protette «le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quelle della fotografia, sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II» (cfr. art. 2). 

Il legislatore, dunque, ha operato una distinzione tra “fotografie artistiche” e “fotografie semplici”, riconoscendo forme diverse di tutela. 

Le fotografie artistiche godono della tutela del diritto d’autore di cui agli artt.12 e ss., 20 e ss. e 171e ss. Le fotografie semplici, vale a dire le «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale» (cfr. art. 87 LdA), prive del carattere creativo, sono tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt.87 e ss. LdA, come tipici diritti connessi.

La distinzione tra «le opere fotografiche e le fotografie semplici si fonda sull’apporto creativopersonale dell’autore nel primo caso, e sulla mera riproduzione priva di originalità nel secondo caso» (cfr. Trib. Napoli, sent. n. 2573/2023 del 9.3.2023).

È necessario, dunque, affinché una fotografia possa essere qualificata quale “opera dell’ingegno” ai sensi dell’art. 2 LdA, che rifletta l’impronta personale del suo autore. 

Lo sviluppo tecnologico e la conseguente innovazione dei sistemi di riproduzione fotografica, tuttavia, aprono a nuove riflessioni anche con riferimento alla tutela autorale conferita alle fotografie, tanto con riferimento all’attribuzione della tutela, quanto con riferimento alle eccezioni e limitazioni al diritto d’autore applicabili. 

La sentenza tedesca. Tra protezione della fotografia e text and data mining.

I giudici di Amburgo sono stati chiamati a pronunciarsi circa la legittimità o meno dell’utilizzo di un’opera fotografica ai fini dell’addestramento di una piattaforma di IA. 

Nel caso in esame, la fotografia di un noto fotografo – facente parte di una banca dati pubblicamente accessibile – è stata utilizzata, in assenza di consenso da parte di quest’ultimo, da un’associazione senza scopo di lucro composta da ricercatori, per addestrare un sistema di IA.

Il Tribunale di Amburgo, dopo una attenta disamina della normativa applicabile al caso di specie, ha ritenuto legittimo l’utilizzo della fotografia, da intendersi quale attività di estrazione di testo e di dati, in quanto effettuato a scopo di ricerca scientifica (cfr., in particolare, art. 3 Direttiva Copyright), da parte di un’organizzazione di ricerca senza scopo di lucro (cfr. art. 2 Direttiva Copyright e considerando 42 Direttiva InfoSoc). 

Considerazioni conclusive.

L’uso esteso delle tecnologie digitali e dell’intelligenza artificiale rende evidente come la normativatradizionale, fondata sulla protezione della creatività umana, rischi di non essere più adeguata ad affrontare le “sfide” che la realtà contemporanea solleva, caratterizzate da un uso massivo delle immagini digitali, che vengono riprodotte, modificate e distribuite, senza alcuna interazione diretta con l’autore dell’opera.

Il legislatore europeo ne è consapevole: l’“AI Act” lo dimostra. Tuttavia, un adeguamento normativo pare ancora necessario, nell’ottica di un necessario bilanciamento di interessi, che si individuano, (i) da un lato, nella promozione dello sviluppo dell’IA e, (ii) dall’altro, nella tutela dei diritti altrui, che, nel caso di specie, devono essere individuati nei diritti degli autori, che rivestono una particolare importanza, attesa la facilità con cui vengono violati.

Avv. Maria Eleonora Nardocci e Dott.ssa Lucrezia Uva

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