Revirement della Cassazione sulle conseguenze di un recesso da un patto di prova nullo

Revirement della Cassazione sulle conseguenze di un recesso da un patto di prova nullo
Il recesso disposto per mancato superamento di un patto di prova, ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto, determina il diritto della tutela reintegratoria di cui al secondo comma dall’art.3 del d.lgs 23/15

Un lavoratore assunto con un patto di prova veniva licenziato per mancato superamento della prova. Il Tribunale di Venezia rigettava il ricorso con sentenza riformata dalla Corte distrettuale che, dichiarata la nullità del patto di prova per assenza di una forma scritta, reintegrava il lavoratore nel posto di lavoro condannando la società al pagamento di 12 mensilità.

La società impugnava la decisione innanzi alla Corte di Cassazione contestando l’applicabilità della tutela reintegratoria in caso di nullità del patto di prova.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 24201 del 1° settembre 2025 ha rigettato il ricorso richiamando la recente decisione della Corte costituzionale 128/24 , definita “approdo importante nel dibattito in tema di tutele” nell’affermare il diritto reintegra nel posto di lavoro ogni qualvolta venga dimostrata l’insussistenza del fatto materiale allegato dal datore di lavoro.

FFSul piano delle conseguenze connesse al licenziamento ad nutum in relazione ad un patto di prova nullo, la trasformazione dell’assunzione , se da un lato determina il venir meno della libera recedibilità, impone che il recesso sia assoggettato ad un ordinario giudizio sulla verifica della giusta causa o giustificato motivo oggettivo.

La Suprema Corte, disattendendo il precedente orientamento che riteneva il recesso intimato sulla base di un patto di prova nullo assoggettato alla tutela meramente indennitaria, ha rivisto alla luce della giurisprudenza costituzionale l’impostazione precedente, affermando che il riallineamento delle tutele consente di ritenere il recesso disposto per mancato superamento di un patto di prova, una ipotesi di licenziamento privo di giustificazione per insussistenza del fatto con il diritto della tutela reintegratoria di cui al secondo comma dall’art.3 del d.lgs 23/15.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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