Deve sussistere una sostanziale omogeneità tra il contenuto del reclamo presentato nei confronti di un intermediario ed il contenuto del successivo ricorso promosso dinanzi all’Arbitro Bancario Finanziario.
Lo ha stabilito, con decisione n. 5833/2025, il Collegio di Milano dell’Arbitro, secondo cui, più precisamente, il ricorso deve “esibire una tendenziale identità rispetto alle richieste formulate con il reclamo e contenere i medesimi elementi, di fatto e di diritto”.
Infatti, “solo la simmetria tra reclamo e ricorso garantisce che l’intermediario sia stato posto preventivamente a conoscenza della lagnanza del cliente e quindi nella possibilità concreta di risolvere bonariamente la questione insorta”.
Nel caso in esame, il reclamo – nel quale il ricorrente si era limitato ad indicare un TAEG effettivo del 12,52%, svolgendo un’unica ipotesi di calcolo alternativa - muoveva dal presupposto del carattere obbligatorio della polizza CPI (Credit Protection Insurance), la quale avrebbe dovuto essere perciò inclusa nel “costo totale del credito”, quale base di calcolo del TAEG.
Diversamente, in sede di ricorso, oltre a rinunciare indirettamente alle contestazioni relative alla mancata informativa precontrattuale relativa ai servizi accessori svolte in sede di reclamo, il cliente introduceva un’ulteriore deduzione difensiva intorno alla difformità dal TAEG effettivo, affermando che - anche a voler considerare facoltativa la polizza CPI - il TAEG sarebbe stato comunque superiore a quello recato in contratto, dal momento che il Costo Totale del Credito (“CTC”) avrebbe dovuto comunque comprendere gli interessi passivi calcolati sul premio della polizza, onere accessorio finanziato.
Il cliente, in altre parole, svolgeva deduzioni in parte contraddittorie rispetto a quelle avanzate negli atti di interlocuzione preliminare, elaborando un nuovo prospetto di calcolo del TAEG, che teneva conto degli interessi passivi generati dalla polizza ma escludeva il relativo premio dal CTC, sull’assunto del carattere facoltativo della polizza medesima.
Per l’effetto, deduceva l’errata indicazione del TAEG, da valutare ai sensi dell’art.125-bis del TUB commi 6 e 7 (che prevede in questi casi di eguagliare il TAEG al tasso nominale minimo dei buoni del tesoro annuali emessi nei 12 mesi antecedenti la stipula dell’operazione) e ai sensi dell’art. 117 comma 7 del TUB (che prevede la nullità delle clausole in caso di applicazione di tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli di quelli pattuiti).
Da parte sua, l’intermediario – quanto alla natura della polizza CPI - segnalava che all’art. 20 delle condizioni generali di contratto era indicata espressamente la facoltatività della stessa e tale clausola era stata specificamente sottoscritta ai sensi dell’art. 1341 c.c. e che, anche nel fascicolo informativo della polizza, era chiaramente indicata la natura facoltativa della copertura offerta.
Il Collegio, per i motivi suespposti, ha dichiarato il ricorso inammissibile.