La questione della nullità delle fideiussioni conformi al modello ABI censurato da Banca d’Italia è ora al vaglio delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Il Primo Presidente, con provvedimento dell’11 novembre 2025, ha rimesso alle Sezioni Unite le diverse questioni interpretative.
Si tratta di questioni che da anni alimentano il dibattito giurisprudenziale e che da ultimo sono state sollevate l’1.8.2025 dal Tribunale di Siracusa. E ciò relativamente ai presupposti per la declaratoria di nullità parziale della fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. del modello ABI, censurate da Banca d’Italia, in quanto integranti ipotesi di intese anticoncorrenziali.
Le domande tematiche principali sottoposte alle Sezioni Unite riguardano le seguenti questioni di diritto:
- “Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, in relazione al quale soltanto è stato condotto l’accertamento della predetta Banca d’Italia”
- “Se una fideiussione contenente le clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c., censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, possa dirsi legata da nesso funzionale alla intesa restrittiva della concorrenza sanzionata dalla autorità di vigilanza, e possa dunque reputarsi nulla, anche se rilasciata per una specifica operazione e non rientrante nella categoria delle fideiussioni omnibus”
- “Se, nell’ambito di una fideiussione riproduttiva delle clausole di reviviscenza, di sopravvivenza e di deroga all’art. 1957 c.c. censurate da Banca d’Italia con il provvedimento sanzionatorio n. 55 del 2.5.2005, una volta accertate la nullità di tali previsioni negoziali e la applicabilità (o riespansione) della disciplina suppletiva del codice civile, la pattuizione contemplante la possibilità di ottenere il pagamento a semplice richiesta scritta – del pari contenuta nel testo fideiussorio – valga o meno ad attribuire al creditore la facoltà di evitare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c. mediante mera istanza stragiudiziale, senza alcuna necessità di avviare iniziative di carattere giurisdizionale”.
Il Primo presidente della Cassazione ha dunque ritenuto sussistere le condizioni per dichiarare ammissibile il rinvio pregiudiziale sollevato dal Tribunale di Siracusa. Con ciò assumendo che:
1) i quesiti sono rilevanti ai fini della definizione del giudizio a quo, giacché, nell’ambito di opposizione a decreto ingiuntivo promossa da fideiussori (non consumatori) chiamati a garantire la medesima posizione debitoria, rivestono carattere decisivo per accogliere o respingere l’opposizione:
- la questione della nullità delle fideiussioni conseguenti alla mera riproduzione dello schema dell’ABI censurato dal provvedimento n. 55/2005 di Banca d’Italia, anche ove prestata al di fuori del periodo compreso tra il 2002 ed il 2005, ed anche se trattasi di fideiussione specifica;
- l’ulteriore conseguente questione della necessità o meno, per il creditore, benché assistito da pattuizione con clausola di pagamento a semplice richiesta, di proporre entro il termine semestrale iniziative di carattere giurisdizionale (e non meramente istanze stragiudiziali) per scongiurare la decadenza di cui all’art. 1957 c.c.;
2) la questione pregiudiziale non è già stata “risolta” dalla Cassazione: infatti, la portata applicativa della decisione n. 41994/2021 a Sezioni Unite è stata oggetto di diverse pronunce di questa Corte, con affermazioni non del tutto omogenee su ognuno dei quesiti in esame;
3) le diverse opzioni ermeneutiche, concretamente registrate nella giurisprudenza di legittimità e di merito, rendono apprezzabile anche il requisito della grave difficoltà interpretativa.
Il rinvio alle Sezioni Unite rappresenta un passaggio cruciale per la giurisprudenza italiana. La decisione che verrà adottata avrà effetti su un vasto contenzioso, in particolare sulle fideiussioni bancarie che non coinvolgono consumatori. Si attende quindi una pronuncia che possa offrire chiarezza e uniformità interpretativa, riducendo l’incertezza che oggi caratterizza il settore.