Il Tribunale di Monaco ha recentemente accolto il ricorso presentato nel novembre 2024 da GEMA, società di gestione collettiva tedesca (l’equivalente della nostra SIAE), con una sentenza di condanna (anche a relativo risarcimento del danno- non ancora determinato) nei confronti della società statunitense OpenAI per la violazione del diritto d’autore nell’ambito dell’addestramento dei propri modelli linguistici.
Secondo GEMA, OpenAI avrebbe memorizzato nei propri sistemi i testi di alcuni brani musicali degli artisti dalla medesima rappresentati (nove canzoni tedesche, incluso il successo di Groenemeyer “Männer”), rendendoli disponibili come output di ChatGPT in risposta alle domande degli utenti formulate al chatbot.
OpenAI si è difesa dalle contestazioni avversarie con due argomentazioni: in primo luogo, ha negato che ChatGPT potesse provvedere alla memorizzazione e/o copia di dati specifici e, che gli output generati dal sistema di intelligenza artificiale sono il risultato dei precisi input forniti dagli utenti (i c.d. prompt), conseguentemente, secondo la convenuta, la responsabilità delle violazioni lamentate non può fare capo ad essa, ma è esclusiva degli utenti; in secondo luogo, OpenAI ha affermato che l’ attività di ChatGPT non costituirebbe, in ogni caso, una violazione in quanto i testi delle canzoni dei mandanti della ricorrente sarebbero già pubblicamente accessibili, a titolo gratuito, sulla rete internet tramite servizi on-demand, formulando l’eccezione prevista per il text and data mining.
La Corte regionale tedesca ha respinto tali difese, posto che è emerso che i modelli linguistici della convenuta possono memorizzare testi protetti da copyright e che questa fissazione all'interno del modello costituisce già una riproduzione, ai sensi delle norme europee (artt. 2 e 3 direttiva InfoSoc) e nazionali (art. 16, comma I e II Urhg) in materia di copyright. Se poi, a propria volta, i modelli linguistici riproducono gli elementi essenziali e originali di tali testi in risposta a semplici prompt dell’utente, ciò rappresenta un ulteriore atto di riproduzione, secondo la Corte. D’altronde, né il diritto tedesco, né il diritto dell’Unione Europea riconoscono un principio secondo il quale le opere possano essere sfruttate senza il consenso del titolare dei relativi diritti e ciò in quanto un eventuale soggetto terzo abbia già intrapreso tale condotta, che resta, ovviamente, illecita.
La Corte tedesca, in aggiunta, stabilisce che nel caso in esame, non è possibile invocare le eccezioni previste per il text and data mining, finalizzate a favorire la ricerca e l’innovazione dei sistemi di intelligenza artificiale, quindi non pertinenti nel caso specifico e che, in ogni caso, non legittimano la riproduzione integrale delle opere protette. La responsabilità della violazione resta in capo al fornitore del modello di intelligenza artificiale che è l’unico soggetto che dispone del controllo della selezione e della memorizzazione dei dati, quindi dei relativi rischi.
Tale decisione è stata salutata con entusiasmo, visto che, tra l’altro, giunge a distanza di pochi giorni dalla pronuncia di segno opposto resa nel Regno Unito circa il caso “Getty Images vs Stability AI” ove l’High Court of Justice di Londra, ha stabilito che l’uso di immagini protette dal diritto d’autore ai fini di addestramento per i modelli di intelligenza artificiale, non è, di per sé, illecito, qualora il sistema non generi copie delle immagini originarie, ma produzioni nuove.
Se nel caso britannico l’accento è stato posto sulla legittimità dell’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale mediante opere protette (i.e.: immagini), ove l’output ha ad oggetto una riproduzione non identica, nel caso GEMA vs OpenAI, invece, la Corte tedesca accerta la violazione del diritto d’autore per l’uso non autorizzato e la memorizzazione di opere oggetto di tutela (quali, appunto, la diffusione mediante riproduzione, senza consenso del titolare, del testo originale di brani musicali violati).
Le due recenti decisioni contribuiscono a tenere alta l’attenzione sul perimetro delle eccezioni in punto text and data mining, sul fair use e, più in generale, sul rapporto tra la tutela degli autori e l’addestramento dei sistemi di intelligenza artificiale. Si tratta di precedenti importanti non solo per la protezione delle opere creative degli autori, ma anche per i chiari segnali all’industria tecnologica globale.
Al fine di incrementare la sicurezza in campo giuridico nei confronti dei creatori, è evidente che per i fornitori di intelligenza artificiali non è più possibile sottrarsi al dialogo con gli artisti, soprattutto nella negoziazione di opportune licenze.
Il dibattito resta aperto, d’altronde la decisione tedesca è ancora impugnabile.
Avv. Andreina D'Auria e Dott.ssa Giulia Gitto