La tolleranza del datore di lavoro non costituisce una esimente di un inadempimento

La tolleranza del datore di lavoro non costituisce una esimente di un inadempimento
La Corte di Cassazione con una recente sentenza ha affermato che la tolleranza della datrice di lavoro rispetto alla violazione del divieto di fumare in una determinata zona non è di per sé idonea a far venire meno l'antigiuridicità della condotta, né dal punto di vista oggettivo né dal punto di vista soggettivo.

Un lavoratore, sorpreso assieme ad alcuni colleghi a fumare in una zona pericolosa dove vigeva il divieto di fumo, veniva licenziato per giusta causa.

Nell’adire il Tribunale di Milano, il lavoratore deduceva che tale zona era utilizzata anche dai suoi superiori per fumare e che la società era consapevole della circostanza senza aver mai adottato alcun provvedimento.

La Corte di Appello di Milano nel riformare la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso, disponeva la reintegra del lavoratore nel posto di lavoro in quanto riteneva che l'accertata "tolleranza" del datore di lavoro rispetto all'abitudine dei dipendenti di fumare in quella zona fosse sintomatica di una valutazione di quella prassi come non illecita.

La Cassazione con sentenza n. 7826 del 24 marzo 2025, nel riformare la decisione, ha affermato che in tale contesto, la tolleranza della datrice di lavoro rispetto alla violazione del divieto di fumare in una determinata zona non è di per sé idonea a far venire meno l'antigiuridicità della condotta, né dal punto di vista oggettivo né dal punto di vista soggettivo.

La mancata reazione del soggetto deputato al controllo – prosegue la Cassazione – non fa far venire meno l'illiceità della condotta in quanto l'esclusione di responsabilità dell'autore della violazione in tanto è configurabile in quanto ricorrano elementi ulteriori, capaci di ingenerare nel trasgressore la incolpevole convinzione di liceità della condotta, sì che non possa essergli mosso neppure un addebito di negligenza.

La Cassazione ha quindi concluso che la consapevolezza dell’illiceità da parte del lavoratore non poteva generare la convenzione di non porre in essere una condotta antigiuridica per la sola inerzia sanzionatoria del datore di lavoro.

Avv. Nicoletta Di Lolli

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori