Il conflitto tra marchi e indicazioni geografiche: i recenti casi “Nero Champagne” e “Iceland”

Il conflitto tra marchi e indicazioni geografiche: i recenti casi “Nero Champagne” e “Iceland”
Il rapporto tra marchi ed indicazioni geografiche è da sempre un tema complesso, di sempre vivo interesse e che lascia spazio a svariate implicazioni. Di recente, sono state emesse due pronunce a tal proposito che, per motivi diversi, ne indagano i presupposti.

Il primo è un caso anche italiano visto che nasce dalla richiesta di registrazione nel 2019 di un marchio europeo denominativo “Nero Champagne” anche nella classe di prodotto dedicata alle bevande alcoliche da parte della società italiana Nero Lifestyle Srl, attiva nel settore marketing e comunicazione.

Il Comité interprofessionnel du vin de Champagne (organizzazione che cura gli interessi dei produttori) e l’Institut national de l’origine et de la qualité si opponevano alla registrazione in quanto ritenevano che il marchio “Nero Champagne” aveva come unico intento di profittare della notorietà della DOP del celebre vino spumante francese, registrata sin dal 1973.

Il Tribunale dell’Unione Europea con sentenza del 25 giugno 2025, caso T-239/23, ha precisato che anche nell’eventualità in cui il prodotto su cui sia apposto il marchio sia aderente al disciplinare di produzione della DOP, presunzione finora assoluta in fase amministrativa e fatto pure allegato dalla società Nero Lifestyle, ciò non esclude l’uso ingannevole, come verificatosi nel caso di specie, ove è stata accertata l’ingannevolezza del messaggio trasmesso al consumatore, indotto in errore non solo sull’area di produzione del prodotto, indebitamente associato, appunto, all’area geografica dello Champagne, ma anche che possa esistere, addirittura, una tipologia di Champagne nero, in aggiunta ai noti bianco e rosato. Si consideri, d’altronde, che in Italia il termine “nero” è comune a diversi vitigni, come «Nero d’Avola» o «Nero Buono», ed è addirittura incluso nel nome di DOP italiane come Pinot Nero dell’Oltrepò Pavese o Castel del Monte Bombino Nero.

Conseguentemente, il marchio è stato ritenuto nullo in quanto in violazione dell’articolo 103, paragrafo 2, lettera a), ii), del Regolamento (UE) n. 1308/2013 visto l’illegittimo uso di detta denominazione per profittare della reputazione da essa acquisita.

Per quanto riguarda, invece, il marchio “Iceland”, con sentenza del 16 luglio 2025 resa nel caso T-105/23, il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto la domanda di marchio depositata da una catena di supermercati inglese, Iceland Foods Ltd, in quanto descrittivo dell'origine geografica dei prodotti e dei servizi cui si riferiscono. Il consumatore, in particolare il pubblico anglofono dell'Unione europea, avrebbe, infatti, percepito il marchio come una indicazione che i prodotti e i servizi da esso designati provengano dall'Islanda, fatto, invece, non corrispondente al vero. Va perciò applicato l’impedimento assoluto alla registrazione per descrittività, ex art. 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001.

Le due ravvicinate pronunce sono emblematiche in quanto prendono in considerazione le più importanti ipotesi di conflitto che possano verificarsi tra marchio e indicazioni geografiche. Vale a dire, nel primo caso, la esclusione dalla registrazione del nome geografico in quanto marchio quando designa determinati luoghi geografici che sono già rinomati o noti per la categoria di prodotti o di servizi considerati e che, pertanto, presentano un nesso con quest'ultima agli occhi del pubblico d’interesse; mentre, nel secondo caso, emerge il divieto assoluto di registrazione di un segno avente ad oggetto nomi geografici in quanto indicazioni di provenienza geografica della categoria di prodotti o di servizi in considerazione.

Si tratta di temi non sempre indagati da chi progetta di depositare un segno, e che, con sempre più frequenza, giungono all’esame degli uffici amministrativi e giurisdizionali, costringendo piccole realtà, quali consorzi e associazioni dei produttori, a difendersi con forza per respingere i tentativi di sfruttamento indebito da parte di terzi.

Le decisioni in commento segnano un punto a favore delle indicazioni geografiche e ne rafforzano il ruolo, con l’obiettivo di mantenere salda sia la tutela dei prodotti agroalimentari, sia quella del consumatore, più consapevole rispetto ai segni fallaci.

Avv. Andreina D'Auria

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