La Cassazione ribadisce il limite dei 24 mesi della somministrazione a termine

La Cassazione ribadisce il limite dei 24 mesi della somministrazione a termine
La Cassazione ha recentemente ribadito che l’art. 38 del d.lgs 81/15, che regolamenta la somministrazione irregolare, è rimasto invariato e che il limite massimo di 24 mesi deve ritenersi esteso anche al rapporto di lavoro a termine alle dipendenze della società di somministrazione

Un lavoratore assunto ripetutamente a tempo determinato alle dipendenze di una società di somministrazione di lavoro veniva impiegato in numerose missioni presso una stessa azienda utilizzatrice che, dopo 37 mesi, decideva di non avvalersi ulteriormente del lavoratore somministrato.

Il lavoratore adiva il Tribunale rivendicando la costituzione del rapporto in capo all’azienda utilizzatrice, esponendo di avere svolto attività lavorativa in favore di detta azienda dal 15 aprile 2015 fino al 13 aprile 2019 in forza di 47 contratti a termine stipulati con la società di somministrazione per un totale di 37 mesi

La Corte di Appello di Brescia, in riforma della sentenza di primo grado, riteneva illegittima la somministrazione a termine, per un periodo superiore a 24 mesi e conseguentemente disponeva il ripristino del rapporto di lavoro in capo all’azienda utilizzatrice.

La Cassazione, dopo un’ampia disamina del quadro normativo dell’istituto, con sentenza n. 29577 del 7 novembre 2025 ha respinto il ricorso rilevando che l’art. 38 del d.lgs 81/15 che regolamenta la somministrazione irregolare è rimasto invariato e che il limite massimo di 24 mesi deve ritenersi esteso anche al rapporto di lavoro a termine alle dipendenze della società di somministrazione.

La Suprema Corte ha quindi concluso che sotto il profilo logico non potendo l’agenzia di somministrazione assumere un lavoratore da inviare in missione presso lo stesso utilizzatore con uno o più contratti a termine oltrepassando il limite dei 24 mesi, del pari l’utilizzatore non può legittimamente ricevere in missione il medesimo lavoratore da adibire alle stesse mansioni sulla base di plurimi contratti commerciali ove le missioni superino il periodo massimo di 24 mesi.

La violazione del limite in ragione dello stretto rapporto causale del rapporto trilatero determina, ad avviso della Corte, anche l’invalidità del rapporto di somministrazione determinando la costituzione del rapporto in capo all’utilizzatore.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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