
Il Legislatore italiano tenta di rimanere al passo con la profonda riorganizzazione e armonizzazione del diritto societario europeo. Ne è la dimostrazione il recentissimo Decreto Legislativo n. 88 del 19 giugno 2025, entrato in vigore lo scorso 8 luglio 2025 e recante le disposizioni integrative e correttive in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere (e non).
Invero, da un lato, il correttivo mira a dirimere le criticità interpretative e operative emerse negli ultimi due anni, anche in relazione al nuovo istituto della scissione mediante scorporo; mentre, dall’altro, sembra confermare l’impianto normativo generale introdotto con il D.lgs. 19/2023, a recepimento della direttiva (UE) 2019/2121.
Negli ultimi anni, gli operatori del diritto stanno assistendo a un processo di riorganizzazione e “ammodernamento” della disciplina societaria europea.
Invero, il Legislatore sovrannazionale sembra aver ritenuto opportuno, in un primo momento, codificare le sei direttive più rilevanti in materia di diritto societario[1], facendole confluire integralmente - ossia senza alterarne il contenuto - nella direttiva (UE) n. 2017/1132.
A seguito di tale codificazione, si sono susseguite una serie di modifiche aventi ad oggetto (i) le operazioni di restructuring, contenute nella Direttiva (UE) 2019/1023; (ii) l’uso degli strumenti e dei processi digitali nel diritto societario, contenute nella Direttiva (UE) 2019/1151; nonché (iii) le trasformazioni, le fusioni e le scissioni (“Operazioni Straordinarie”) transfrontaliere, contenute nella Direttiva (UE) 2019/2121.
Proprio quest’ultima Direttiva è stata recepita sul piano nazionale mediante la promulgazione del D.lgs. n. 19 del 2 marzo 2023 (“Decreto”), il quale ha abrogato il precedente D.lgs. 108/2008 e ha introdotto importanti novità nell’ordinamento italiano, tra cui (i) la definizione di trasformazione transfrontaliera; (ii) la disciplina di tutte le Operazioni Straordinarie transfrontaliere (non più limitata solo alle ipotesi di fusioni) e la relativa armonizzazione; (iii) i meccanismi di tutela per i soci di minoranza e i creditori della società interessata; (iv) la regolamentazione e la suddivisione in fasi dei procedimenti attinenti alle Operazioni Straordinarie Transfrontaliere, accompagnate da uno stringente controllo da parte delle Autorità, sia del paese di origine che di destinazione (double-check), e dalla relativa emissione del certificato di legalità c.d. (rispettivamente) “preliminare” e “definitivo”; nonché (v) l’istituto della scissione con scorporo (2506.1 c.c.) e del trasferimento di sede all’estero (2510-bis c.c.) all’interno dello stesso Codice Civile.
Al fine di dirimere alcune criticità interpretative e operative – attinenti, inter alia, (i) al controllo di legalità da parte dell’Autorità (quale il Notaio, in Italia), (ii) al rapporto tra la normativa dello stato d’origine e di destinazione, nonché (iii) all’ambito applicativo della scissione mediante scorporo – lo scorso 23 giugno 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 143) il Decreto Legislativo n. 88/2025, recante le disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 19/2023 (“Correttivo”) ed entrato in vigore lo scorso 8 luglio 2025.
Più nel dettaglio, l’art 1 del Correttivo reca le modifiche apportate alla disciplina contenuta nel Decreto e prevede, inter alia, (i) nuove definizioni di “beneficio pubblico” e di “trasformazione”; (ii) l’estensione del Decreto alle società di persone, agli enti non societari e alle operazioni extra-UE; (iii) disposizioni ad hoc sul controllo di legalità, con contestuale rafforzamento del ruolo dell’autorità competente in Italia (i.e. notaio); (iv) la prevalenza della legge dello Stato di destinazione circa gli adempimenti derivanti dalla conclusione dell’Operazione; (v) una nuova disciplina degli obblighi di informazione e consultazione dei lavoratori delle società italiane interessate dall’operazione; (vi) semplificazioni applicabili all’operazione di scissione con scorporo.
Inoltre, l’art 2 del Correttivo integra/modifica le disposizioni contenute nel Codice Civile, tra cui quelle aventi ad oggetto (i) la definizione di scissione mediante scorporo, chiarendo così che l’assegnazione del patrimonio può essere operata anche per intero e che le società beneficiarie possono anche essere preesistenti; (ii) le ipotesi di semplificazione, come quelle relative alla redazione del progetto, estendendole anche nell’ipotesi di scissione mediante scorporo, in cui vi sia la costituzione di una nuova società beneficiaria e l’assegnazione di tutte le quote alla sola società scissa; nonché (iii) l’esercizio del diritto di recesso, con la precisazione che il socio della società scissa non azionaria che non ha consentito all’operazione non è legittimato ad esercitare il diritto di recesso previsto dagli articoli 2473 e 2502 del Codice Civile.
Il Correttivo sembra aver accolto le osservazioni e le perplessità avanzate dalla dottrina e dagli operatori del diritto, da un lato (i) operando una revisione organica e mirata della normativa introdotta nel 2023, così da offrire maggiori certezze a tutti i players interessati nelle Operazioni Straordinarie (transfrontaliere e non); e dall’altro (ii) confermando l’impianto normativo attuato nel 2023, il quale resterà (con ogni augurio) la disciplina di riferimento per i prossimi anni.
Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Achille Iamele
[1] Ci si riferisce alle direttive 82/891/CEE, 89/666/CEE, 2005/56/CE, 2009/101/CE, 2011/35/UE e 2012/30/UE