Liquidazione giudiziale della società fiduciaria e insinuazione del fiduciante

Liquidazione giudiziale della società fiduciaria e insinuazione del fiduciante
Con l’ordinanza n. 13754, pubblicata in data 22 maggio 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione si è pronunciata con riferimento al quesito se la società fiduciaria sia o meno proprietaria dei titoli amministrati.

I Giudici di legittimità hanno chiarito che “in virtù della disciplina legislativa che le regola, le società fiduciarie ex Legge n. 1966/1939 non sono istituzionalmente proprietarie dei titoli loro affidati in gestione e strumentalmente intestati, tanto che gli stessi sono sottratti alla soddisfazione dei creditori delle stesse fiduciarie, appartenendo essi ai fiducianti - dotati di una tutela di carattere reale azionabile in via diretta ed immediata nei confronti di ogni consociato - i quali vanno identificati come gli effettivi proprietari dei titoli da loro affidati alla società ed a questa intestati (Cass. n. 13754/2025 cit.). Il pactum fiduciae intercorrente tra il fiduciante e la società fiduciaria è, pertanto, riconducibile nell’ambito della fiducia c.d. germanistica, caratterizzata dal fatto che “il fiduciario assume un compito di amministrazione e gestione patrimoniale senza tuttavia divenire titolare dei beni in gestione fiduciaria, la cui titolarità - in virtù della correlata segregazione patrimoniale - resta in capo al fiduciante secondo un meccanismo che - a differenza della fiducia c.d. “romanistica” - risulta opponibile anche ai terzi” (Cass. n. 13754/2025 cit.).

Le società fiduciarie sono definite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966 “quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l’amministrazione dei beni per conto di terzi, l’organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni” (art. 1, co. 1, legge n. 1966/1939).

La giurisprudenza si è interrogata circa la natura dell’effetto - se traslativo o meno - riveniente dall’intestazione fiduciaria di titoli societari partecipativi ed è pervenuta all’esclusione dell’effetto traslativo, in virtù della (dirimente) considerazione che “la partecipazione non entra mai a far parte del patrimonio della fiduciaria, ma rimane ontologicamente di un altro (ossia del fiduciante), e genera, in ordine al bene amministrato, un fenomeno di dissociazione tra la situazione di “proprietà sostanziale”, che resta in capo al fiduciante, e l’intestazione o “proprietà formale”, che ricade in capo al fiduciario, per cui non si verifica un trasferimento della proprietà sostanziale del bene” (Cass. civ., Sez. III, 16 settembre 2024, n. 24859). La società fiduciaria, tuttavia, “acquista la legittimazione all’esercizio dei diritti sociali” (Cass. n. 24859/2024 cit.), correlati ai titoli partecipativi oggetto di intestazione fiduciaria.

Nell’ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale a carico della società fiduciaria il credito vantato dal fiduciante, originato dalla mancata esecuzione del mandato fiduciario conferito alla società in bonis, legittima il medesimo a insinuarsi allo stato passivo della procedura liquidatoria: “dinanzi alla perdita del capitale conferito in gestione a una fiduciaria, e dinanzi alla dedotta mala gestio della fiduciaria medesima (dichiarata insolvente) come base causale di quella perdita […] non ha alcun senso discorrere di un semplice credito restitutorio. La perdita del capitale conferito espone la fiduciaria al risarcimento del danno da inadempimento del mandato ad amministrare, secondo quanto stabilito per il tipo di società di cui alla l. n. 1966 del 1939; sicché oggetto della pretesa fatta valere mediante l’insinuazione concorsuale resta - in queste fattispecie - sempre e solo il danno da inadempimento, ancorché parametrato alla perdita del capitale conferito” (Cass. civ., Sez. Un., 27 aprile 2022, n. 13143).

Avv. Rossana Mininno

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