Diritto d'autore e intelligenza artificiale: quali tutele?

Diritto d'autore e intelligenza artificiale: quali tutele?
L’intelligenza artificiale – e, in particolare, quella “generativa” – è giunta ad un livello di sviluppo tale da renderla in grado di sostituire l’essere umano in talune attività che, in passato, solamente quest’ultimo sarebbe stato in grado di svolgere. Ciò, ha reso necessaria una regolamentazione della materia, che ha portato all’intervento del legislatore europeo con il noto “AI Act”. Tuttavia, molti interrogativi restano ancora aperti. E così, qual è il rapporto tra intelligenza artificiale e diritto d’autore? Le opere create dall’intelligenza artificiale possono ricevere la tutela autoriale?

Intelligenza artificiale e diritto d’autore: il panorama nazionale ed europeo.
È noto come l’intelligenza artificiale (per brevità, anche, “IA”) stia trovando una sempre maggiore applicazione, potendo costituire un ausilio in molteplici settori ed il cui sviluppo, pertanto, risulta in grado di promuovere l’innovazione.
In questi ultimi tempi, si sente spesso parlare di “intelligenza artificiale generativa”, ma di cosa si tratta? Il legislatore europeo, con il cd “AI Act” – approvato dal Parlamento Europeo lo scorso 13 marzo – definisce come tale quel tipo di tecnologia “in grado di generare testo, immagini e altri contenuti” (cfr. considerando 105). Ebbene, come chiarito nel considerando 105, “i grandi modelli generativi [...] presentano opportunità di innovazione uniche, ma anche sfide per artisti, autori e altri creatori e per le modalità con cui i loro contenuti creativi sono creati, distribuiti, utilizzati e fruiti”. In sostanza, tali tecnologie risultano ad oggi essere in grado di sostituire l’essere umano in talune attività, ma fino a che punto può avvenire questa “sostituzione”?
Pare evidente come, nonostante – come dimostrato dall’intervento del legislatore dell’Unione Europea – si stia procedendo ad una regolamentazione della materia, molti interrogativi restino ancora aperti. E così, qual è il rapporto tra intelligenza artificiale e diritto d’autore? Le opere create dall’intelligenza artificiale possono ricevere la tutela autoriale?

La risposta pare potersi dare in senso negativo. Ed infatti, dalla lettura della normativa di riferimento – sia nazionale che europea – risulta evincersi come solamente una persona fisica possa essere considerata autore e, conseguentemente, solamente a quest’ultima possa essere accordata la tutela autoriale. Già l’articolo 1 della Legge 633/1941 riconosce come tutelabili le “opere dell’ingegno di carattere creativo”, il che – come chiarito anche dalla giurisprudenza – richiama a qualità proprie esclusivamente dell’essere umano: l’ispirazione dell’autore, da cui deriva l’atto creativo, dotato di una particolare soggettività.

La tutelabilità di un’opera creata con l’IA: il caso della Repubblica Ceca.
Portando lo sguardo al di fuori dei confini nazionali, pare che il principio sopra menzionato trovi ampia condivisione.
E così, è recente il provvedimento dei giudici di Praga, che – chiamati a pronunciarsi sulla possibilità di riconoscere la paternità di un’opera creata con l’ausilio dell’intelligenza artificiale a colui che si è avvalso di tale tecnologia per la relativa creazione – hanno espresso, in sintesi, i seguenti principi:

  • solo una persona fisica può essere l’autore di un’opera protetta dal diritto d’autore. Poiché un’intelligenza artificiale non è una persona fisica, l'intelligenza artificiale non può essere considerata “autore”;
  • l’opera, per essere protetta, deve essere il risultato dell’atto creativo del suo autore (persona fisica). A quest’ultimo può essere riconosciuta la paternità dell’opera solo nel caso in cui riesca a dimostrare che l’immagine generata con l’ausilio dell’IA è, in ogni caso, il frutto del suo unico contributo creativo.

Conclusioni.
In conclusione, si ritiene che, per quanto la tecnologia sia giunta a livelli di sviluppo che la rendono in grado di svolgere talune attività che, in passato, erano proprie soltanto delle persone, non può comunque arrivare ad avere quelle specifiche qualità che costituiscono il presupposto affinché un’opera dell’ingegno possa esistere: l’intuito, l’ispirazione e la sensibilità dell’essere umano.

Avv. Maria Eleonora Nardocci

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori