Con l’Ordinanza n. 17415 del 2024 la Corte di Cassazione si pronuncia sulla tematica concernente la responsabilità della banca per aver eseguito un bonifico bancario su Iban non riferibile a quello del soggetto indicato.
Il caso trae origine dalla condanna al risarcimento del danno nei confronti di un istituto di credito che aveva eseguito il pagamento di un indennizzo corrisposto da una compagnia assicurativa a vantaggio di un soggetto diverso da quello indicato. La compagnia assicurativa aveva ordinato all’istituto di credito di eseguire il bonifico nei confronti del reale beneficiario dell’indennizzo ma indicando erroneamente un conto corrente intestato a soggetto terzo.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello hanno ritenuto la banca responsabile, quest’ultima ha quindi proposto ricorso per Cassazione.
All’esito della compiuta ricostruzione della normativa applicabile al caso, la Suprema Corte si è pronunciata nei seguenti termini:
quando, come nel caso di specie, “il conto corrente di accredito sia detenuto presso un prestatore di servizi con il quale il legittimo beneficiario del pagamento non ha alcun rapporto contrattuale, la responsabilità in cui l’intermediario incorre può essere qualificata come contrattuale in base alla teoria del contatto sociale qualificato”.
Infatti questa teoria impone alla banca un obbligo professionale di protezione verso tutti i soggetti coinvolti nel buon esito dell’operazione. Dunque, il legittimo beneficiario che non ha ricevuto il pagamento può agire contro l’intermediario invocandone la responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 c.c., con tutte le conseguenze relative all’onere della prova e alla risarcibilità del danno subito.
In conclusione la Suprema Corte enuncia il seguenti principio di diritto e respinge il ricorso proposto dall’intermediario resistente ”In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari”.