La mancata valutazione nel DVR del rischio per tipologia contrattuale rende illegittimo il ricorso al lavoro in somministrazione

La mancata valutazione nel DVR del rischio per tipologia contrattuale rende illegittimo il ricorso al lavoro in somministrazione
La Suprema Corte ha precisato che la valutazione dei rischi richiesta dal d. lgs. 81/15 come condizione di legittimità del contratto di lavoro somministrato sia finalizzata ad assicurare una più intensa protezione nei confronti dei lavoratori somministrati, i quali, nel momento in cui iniziano a prestare attività lavorativa presso l'utilizzatore, diventano parte di una organizzazione di lavoro nuova a cui essi sono estranei e spesso per periodi brevi e frammentati.

Un lavoratore in somministrazione conclusa una missione alle dipendenze di una azienda utilizzatrice adiva il Tribunale di Bergamo al fine di rivendicare la avvenuta costituzione del rapporto previo accertamento della illegittimità dei contratti di somministrazione e di lavoro in somministrazione anche in ragione della assenza di un DVR.

Il Tribunale preso atto della mancata produzione del DVR accoglieva la domanda con sentenza confermata dalla Corte di Appello di Brescia che, pur ritenendo ammissibile la produzione in appello del DVR, riteneva carente detto documento perché non esaminava il rischio a seconda della tipologia contrattuale del lavoratore.

La Corte distrettuale rilevava che mancava un'idonea valutazione dei rischi in relazione ai lavoratori in somministrazione atteso che la società utilizzatrice non aveva provato di aver effettuato una valutazione dei rischi che contemplasse, in maniera specifica, i rischi cui sono esposti i lavoratori somministrati in relazione all'inserimento in un determinato reparto o all'assegnazione di una certa mansione.

Il ricorso di legittimità promosso dalla società che lamentava l’errata valutazione della rilevanza del DVR è stato respinto anche in sede di legittimità.

La Cassazione con sentenza n. 32659 del 15 dicembre 2025, pur rilevando di non potersi sostituire alle valutazioni di merito della Corte distrettuale ai fini di ritenere che il DVR fosse idoneo e conforme ai requisiti di cui al d.lgs n. 81/08, ha ritenuto infondata in diritto la censura con la quale la società utilizzatrice sosteneva che non sia richiesta dalla legge alcuna specifica previsione del rischio in relazione ai lavoratori somministrati.

La Cassazione ha espressamente dichiarato di condividere la decisione dei giudici di merito che hanno ritenuto che la valutazione dei rischi richiesta dall'art. 32 d.lgs. 81/2015 come condizione di legittimità del contratto di lavoro somministrato sia finalizzata ad assicurare una più intensa protezione nei confronti dei lavoratori somministrati, i quali, nel momento in cui iniziano a prestare attività lavorativa presso l'utilizzatore, diventano parte di una organizzazione di lavoro nuova a cui essi sono estranei e spesso per periodi brevi e frammentati.

La Suprema Corte ha pertanto respinto la censura secondo cui dette esigenze di tutela sarebbero soddisfatte attraverso la generale valutazione del rischio uguale per tutti i lavoratori atteso che l'obbligo di prevenzione non può essere ridotto ad una mera formalità, ma deve tener conto delle specifiche esigenze di integrazione del lavoratore somministrato nel livello di tutele e sicurezza generale dell'impresa.

Il divieto stabilito dall’art. 32 del d.lgs 81/15 si ispira – prosegue la cassazione - che all'esigenza di assicurare il diritto alla parità di trattamento ed alla non discriminazione dei lavoratori somministrati sotto il profilo della sicurezza rispetto ai lavoratori a tempo pieno ed a tempo indeterminato deve essere valutato considerando anche l'efficacia della protezione antinfortunistica che impone una valutazione che tenga conto della “specifica tipologia contrattuale”.

La Corte ha pertanto concluso: “Occorre in altri termini, nella logica della prevenzione e dell'aggravamento del rischio derivante dalla flessibilizzazione del rapporto di lavoro e della conseguente riduzione di familiarità con l'ambiente e con la strumentazione professionale dei predetti lavoratori somministrati, che il DVR contenga previamente, cioè con "data certa", l'individuazione dei rischi specifici "connessi alla specifica tipologia contrattuale" e identifichi, sempre in via preventiva e formalmente, all'interno del documento, le misure di cautela, individuali e collettive, necessarie per prevenirli oltreché le procedure per la concreta attuazione delle stesse (così come impone testualmente la medesima norma in relazione ai rischi individuati).”

Avv. Nicoletta Di Lolli

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