Arbitrato societario: legittimazione della società sciolta, limiti del sindacato di legittimità e oneri formali per la decadenza degli arbitri

Arbitrato societario: legittimazione della società sciolta, limiti del sindacato di legittimità e oneri formali per la decadenza degli arbitri
Intervenendo su plurime questioni di rilievo in materia di arbitrato societario e disciplina della crisi dell'ente, la Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5610 del 12 marzo 2026, ha chiarito i presupposti della legittimazione processuale della società in fase di scioglimento, i limiti del sindacato di legittimità sul lodo arbitrale e le condizioni formali necessarie per far valere la decadenza degli arbitri ai sensi dell'art. 821 c.p.c.

Il fatto 

La vicenda trae origine da un procedimento arbitrale promosso da una società a responsabilità limitata, socia di maggioranza di altra S.r.l., nei confronti degli amministratori di quest'ultima per plurime condotte gestorie illecite. Con riferimento a queste, il collegio arbitrale condannava in solido due degli amministratori al risarcimento dei danni in favore della società amministrata. In seguito alla pronuncia del lodo, uno degli amministratori condannati lo impugnava innanzi alla corte d'appello, che rigettava il gravame. L’amministratore ricorreva quindi in Cassazione articolando tre motivi: il difetto di legittimazione attiva della società promotrice dell'arbitrato, il cui termine statutario di durata era scaduto anteriormente all'instaurazione del giudizio; la contrarietà del lodo all'ordine pubblico per avere il collegio ignorato un accordo contrattuale relativo al trasferimento dei poteri gestori; e la nullità del lodo per tardività della pronuncia rispetto al termine previsto dalla clausola compromissoria. La vicenda si è da ultimo conclusa con un rigetto da parte della Suprema Corte.

I principi affermati dalla Corte.

La Cassazione ha motivato il rigetto del ricorso enunciando i seguenti principi:

In primo luogo, la Corte ribadisce la distinzione tra scioglimento ed estinzione della società precisando che il decorso del termine di durata statutario costituisce causa di mero scioglimento, non di estinzione. Ai sensi dell'art. 2484, comma 3, c.c., infatti, gli effetti dello scioglimento nei confronti dei terzi sono postergati all'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto di accertamento di scioglimento: sino a tale momento, la società rimane attiva e parte dei propri rapporti con i terzi esterni e i suoi amministratori conservano i poteri di cui all'art. 2486 c.c., ivi compresa la proposizione di azioni risarcitorie a tutela del valore della partecipazione in una società partecipata.

In secondo luogo, la Corte ha nuovamente individuato i limiti del sindacato di legittimità avverso la sentenza che abbia deciso sull'impugnazione del lodo, ribadendo che deve rimanere circoscritto alla sola verifica della conformità alla legge e della congruità della motivazione. In questo contesto sarà dunque inammissibile il motivo che prospetti questioni non previamente dedotte in sede di impugnazione del lodo innanzi alla corte d'appello.

Infine, con riguardo alla nullità del lodo per superamento del termine di durata della società indicato nell’atto costitutivo, la Corte conferma che il mero decorso del termine non è sufficiente a determinare la nullità ex art. 829, comma 1, n. 6, c.p.c., precisando che la parte interessata è tenuta a notificare formalmente alle altre parti e agli arbitri la propria intenzione di far valere la decadenza prima della pronuncia del lodo, ai sensi dell'art. 821 c.p.c., e che tale notificazione non è surrogabile da una dichiarazione resa nel solo verbale di udienza.

Implicazioni pratiche

La pronuncia offre spunti di rilievo pratico sotto diversi aspetti.

In primo luogo, sul piano della governance societaria, si chiarisce che la scadenza del termine statutario di durata non priva la società della capacità di agire nei confronti di terzi, né priva i suoi amministratori dei relativi poteri, fintantoché la dichiarazione di accertamento della causa di scioglimento non venga iscritta nel Registro delle Imprese. Questo aspetto rappresenta una cautela operativa rilevante per chi si trovi a dover valutare la legittimazione di una controparte societaria in fase di scioglimento.

Sul piano arbitrale, la sentenza conferma il carattere limitato del giudizio di impugnazione del lodo, scoraggiando ricorsi fondati sulla rivalutazione del merito o su questioni non previamente dedotte.

Sul piano procedurale, infine, la pronuncia sollecita una gestione attenta e tempestiva dell'eccezione di tardività del lodo: chi intenda avvalersi della decadenza degli arbitri deve farlo con notificazione formale, antecedente alla pronuncia, evitando di confidare sull'efficacia di una mera eccezione orale o di un'istanza formulata in udienza.

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Arianna Serafini

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