Rimesse su conto corrente e onere della prova del fido

Rimesse su conto corrente e onere della prova del fido
Con l’ordinanza n. 22606, emessa in data 2 luglio 2026, la Prima Sezione Civile della Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione, di stampo processuale, della distribuzione dell’onere probatorio tra banca e correntista relativamente sia all’esistenza del fido che alla natura dei versamenti effettuati dal correntista.

Il Supremo Collegio ha chiarito che “in ordine alla ripartizione dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c. circa la natura delle rimesse su conto corrente, il correntista ha l’onere di allegazione e di prova anche del limite dell’affidamento, in quanto solo questo permette di qualificare come ripristinatorie o solutorie le rimesse effettuate a copertura di poste indebite” (Cass. n. 22606/2026 cit.), con l’ulteriore precisazione che “hanno carattere ripristinatorio le rimesse effettuate allorché il saldo passivo non supera il limite del fido e carattere solutorio le altre” (Cass. n. 22606/2026 cit.).

Il versamento effettuato dal correntista può avere due diverse funzioni: solutoria se effettuata in un momento in cui, trattandosi di conto corrente non affidato (ovvero non assistito da apertura di credito), il saldo sia negativo (c.d. scoperto) oppure, trattandosi di conto affidato (ovvero assistito da apertura di credito), il saldo debitorio sia eccedente l’affidamento concesso (c.d. sconfinamento del fido); ripristinatoria della provvista se effettuata a favore di un conto affidato e in un momento in cui il relativo saldo debitorio sia inferiore all’affidamento concesso con conseguente ampliamento, a seguito del versamento, della facoltà di indebitamento del correntista.

I Giudici di legittimità hanno in primis ricordato che il correntista che promuove l’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo disciplinata dall’art. 2033 c.c. oppure che chiede di espungere dal calcolo del saldo passivo le appostazioni debitorie illegittime ha un duplice onere: allegare i versamenti effettuati e provare la natura delle rimesse (se solutorie o ripristinatorie).

Con specifico riferimento al contratto di apertura di credito in conto corrente il correntista è, altresì, onerato della prova del limite dell’affidamento, necessario per valutare la natura delle rimesse.

A tale proposito i Giudici di legittimità hanno chiarito che la prova de qua deve essere fornita a prescindere dall’epoca di stipulazione del contratto: “pure nel caso di apertura di credito in conto corrente stipulata prima dell’entrata in vigore dell’art. 3 della l. n. 154 del 1992, che dunque può avvenire anche per facta concludentia e può essere provato con qualunque mezzo, è comunque necessaria, per determinare la natura delle rimesse, la condizione che emerga per lo meno l’ammontare dell’affidamento accordato al correntista” (Cass. n. 22606/2026 cit.).

Avv. Rossana Mininno

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