Cosa cambia dopo l’ordinanza della Cass. 20945/2026: i limiti al flag nei contratti online

Cosa cambia dopo l’ordinanza della Cass. 20945/2026: i limiti al flag nei contratti online
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 20945 del 20 giugno 2026, si è pronunciata in materia di clausole vessatorie nei contratti B2B online, chiarendo che la mera "flaggatura" per accettazione delle clausole vessatorie non è sufficiente a integrare la specifica approvazione scritta richiesta dall’art. 1341, comma 2, c.c.

Il fatto

La decisione della Suprema Corte trae origine da una controversia tra una società fornitrice di energia elettrica e una società cliente in seguito all’acquisto di una fornitura di energia elettrica tramite adesione ad una offerta online.

Il dibattito circa la valida modalità di sottoscrizione delle clausole vessatorie nei contratti online si pone nel solco della competenza del foro adito dalla società cliente: in altre parole, la società cliente citava il fornitore avanti al tribunale del luogo in cui era ubicata la propria struttura; di contro, il fornitore ne eccepiva l’incompetenza territoriale, invocando il foro convenzionale esclusivo previsto dalle condizioni generali di contratto, accettato ai sensi dell’art. 1341 c.c. con apposito flag. Tanto basta per giungere alla pronuncia in parola, che interviene sula corretta modalità di sottoscrizione delle clausole vessatorie nell’ambito dei contratti tra professionisti conclusi online al fine di garantirne l’efficacia.

Il ragionamento della Corte

Nel dirimere la questione, la Suprema Corte muove dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70/2003, a mente del quale "Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica". In tal senso, le clausole vessatorie – ancorché contenute nei contratti conclusi per via telematica (quella sul foro convenzionale, per quanto riguarda il caso di specie, ma altresì clausole di recesso, o che sospendono l’esecuzione del contratto, clausole di rinnovo tacito, di limitazioni di responsabilità ecc.) – per essere efficaci devono conformarsi alle disposizioni ex art. 1341, comma 2, c.c., e quindi essere specificamente approvate per iscritto dall'acquirente. In tal senso, secondo la Suprema Corte, il solo flag non è sufficiente, necessitandosi invece di doppia firma (elettronica).

Quanto poi al tipo di firma occorrente per determinare l’efficacia delle vessatorie, nei casi di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. – i quali necessitano di firma qualificata o digitale – essa può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), mediante l’utilizzo e l’inserimento sulla piattaforma web di un codice OTP-One Time Password, inviato al firmatario mediante sms o e-mail, di cui all'art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS): in questo senso – dispone la Corte – occorre che il prestatore predisponga un apposito form che consenta al contraente di approvare specificamente la clausola vessatoria stessa mediante firma elettronica, una firma ad hoc che assicuri la consapevolezza del prestatore del consenso.

Quanto sopra, si può riassumere nel seguente principio di diritto, destinato ad incidere sulle modalità di sottoscrizione dei contratti online: “in tema di contratti conclusi telematicamente tra professionisti ed aventi ad oggetto beni o servizi della società dell'informazione, poiché l'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n. 70 del 2003 stabilisce che si applicano le ordinarie regole sulla conclusione dei contratti, la clausola vessatoria deve essere specificamente approvata per iscritto dall'acquirente, ai sensi dell' art. 1341, comma secondo, c.c., mediante firma digitale - che nel caso di contratti non soggetti a forma ad substantiam ex art. 1350 c.c. può assumere la veste della firma elettronica (o c.d. digitale leggera), di cui all'art. 3, punto 10, del Regolamento UE n. 910 del 2014 (c.d. eIDAS) -, non essendo di per sé sufficiente la mera "spunta" (o "flaggatura") della casella corrispondente alla clausola stessa”.

Quali conseguenze?

È evidente come l’ordinanza in parola abbia una portata dirompente, soprattutto per l’operatività day-by-day delle società che offrono online beni e servizi B2B mediante condizioni generali di contratto. Il principio richiamato pone di fatto su tali soggetti un onere di verifica sul sistema di adesione digitale adottato; un sistema che, stando all’ordinanza di giugno, deve consentire una approvazione specifica e consapevole delle clausole vessatorie mediante firma elettronica.

In questo contesto, per i fornitori online potrebbe essere consigliabile, allo stato, adottare alcune precauzioni, implementando i sistemi di firma con OTP in sostituzione del semplice click di conferma con relativa conservazione dell’evidenza della firma. Quanto poi ai contratti conclusi ante pronuncia, approvati con flag, potrebbe essere utile effettuare un check per valutare l’opportunità di una eventuale nuova sottoscrizione prudenziale che garantisca conformità con il provvedimento de quo.

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Francesca Folla

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori