La violazione delle norme in materia di protezione dei dati personali integra un illecito, ma non fa sorgere automaticamente il diritto al risarcimento. Per ottenere un risarcimento, chi si ritiene leso deve dimostrare concretamente le conseguenze che quella violazione ha prodotto nella propria vita.
La Corte d'Appello di Catanzaro, Sezione Prima Civile, con la sentenza n. 805/2026 del 3 giugno 2026, ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Catanzaro aveva ordinato la rimozione di un sistema di videosorveglianza installato dal comproprietario di un fabbricato: cinque telecamere che, in modo continuativo e ventiquattro ore su ventiquattro, riprendevano l'androne condominiale, i pianerottoli, le cassette postali e le zone antistanti l'ingresso dell'abitazione dell'altro comproprietario.
Il risarcimento del danno è stato invece negato.
L'attore si era limitato a denunciare la mera potenzialità dell’impianto di violare la sua riservatezza, senza fornire riscontri obiettivi della sofferenza vissuta, articolando la propria allegazione attraverso enunciazioni di carattere generico, astratto e ipotetico.
I principi in materia di videosorveglianza privata
La sentenza offre una ricostruzione sistematica del quadro giurisprudenziale e normativo - applicato ratione temporis, essendo la vicenda originata nel 2014 - in materia di videosorveglianza privata.
Il punto di partenza è la qualificazione dell'immagine di una persona, quando visualizzata o impressa, come dato personale.
Nel quadro attualmente vigente, la base giuridica per il trattamento dei dati di videosorveglianza risiede tendenzialmente nell'art. 6, par. 1, lett. f) del Regolamento UE 2016/679 (legittimo interesse), integrato dal provvedimento del Garante Privacy 8 aprile 2010, doc. web n. 171268 nelle parti compatibili con il GDPR e dalla Linea guida EDPB 3/2019.
In base alla suddetta normativa, il rispetto dei principi di necessità e proporzionalità è imprescindibile: il sistema di ripresa deve essere strettamente necessario rispetto alla finalità dichiarata e non deve risultare sovradimensionato.
Nel caso di specie, l'impianto era composto da cinque telecamere operative in modo continuativo, con capacità di archiviazione fino a quarantacinque giorni di riprese, collocate all'interno di uno stabile già dotato di portone d'accesso, finestre munite di grate e corte comune circondata da un muro di cinta sufficientemente alto. L'insieme di questi presidi fisici preesistenti rendeva il sistema palesemente sproporzionato rispetto all'esigenza di tutela invocata dal convenuto. A ciò si aggiungeva che le telecamere non erano orientate verso i soli spazi di pertinenza esclusiva del convenuto, ma investivano sistematicamente le aree comuni e le zone antistanti l'ingresso dell'abitazione dell'attore.
La Corte d'Appello di Catanzaro ha quindi confermato l'illiceità del trattamento e l'ordine di rimozione dell'impianto, ma ha affermato con nettezza che la mera violazione delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, pur integrando un illecito, non è di per sé sufficiente a conferire il diritto al risarcimento.
L’esclusione del danno
Per ottenere un risarcimento chi si ritiene leso deve dimostrare la lesione conseguente al trattamento, vale a dire il c.d. danno-conseguenza, nella sua duplice dimensione di danno morale interiore — patema d'animo, sofferenza psicologica, pretium doloris — e di danno esistenziale, inteso come radicale alterazione delle abitudini di vita e della personalità.
Questo principio, che la sentenza radica espressamente nella distinzione concettuale tra danno-evento e danno-conseguenza consolidata dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite (Cass., S.U., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., S.U., 5 luglio 2017, n. 16601), è ormai condiviso anche a livello europeo. La Corte d'Appello di Catanzaro richiama la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 4 maggio 2023 nella causa C-300/2021, secondo cui l'art. 82, par. 1, del Regolamento UE 2016/679 deve essere interpretato nel senso che la mera violazione delle disposizioni del regolamento non è sufficiente per conferire un diritto al risarcimento, essendo necessario che il danno subito abbia raggiunto un certo grado di gravità.
Nell'applicazione di questi principi al caso di specie, la Corte d'Appello di Catanzaro osserva che l'attore non aveva allegato episodi concreti e specifici di effettivo controllo esercitato dal convenuto né aveva fornito riscontri obiettivi della sofferenza patita, limitandosi a invocare la mera potenzialità dell'impianto a violare la sua riservatezza. Una allegazione di tal genere non è idonea a soddisfare il rigoroso onere di allegazione imposto dalla giurisprudenza per i danni non patrimoniali da lesione di diritti costituzionalmente protetti.
Quanto al danno biologico, ribadisce che esso presuppone una patologia — fisica o psichica — riconducibile a un preciso quadro nosografico-clinico, eziologicamente cagionata dal fatto lesivo, accertata e certificata. Nel caso di specie non erano presenti certificazioni sanitarie di strutture pubbliche né prescrizioni farmacologiche compatibili con una malattia, sicché il nesso eziologico tra l'installazione delle telecamere e una condizione clinica dell'attore risultava del tutto indimostrato.
E’ stato infine ritenuto che simili lacune probatorie non potessero essere colmate neppure ricorrendo all'equità ex art. 1226 c.c., precisando che tale istituto è applicabile solo quando l'esistenza del danno sia già certa e risulti impossibile fornirne la prova nel preciso ammontare.