Concordato minore e accesso dell’imprenditore individuale

Concordato minore e accesso dell’imprenditore individuale
Con la sentenza n. 20141/2026, pubblicata in data 16 giugno 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione dell’ammissibilità o meno della domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese.

I Giudici di legittimità hanno enunciato il seguente principio di diritto: “La domanda di accesso al concordato minore presentata dall’imprenditore già cancellato dal registro delle imprese è in ogni caso inammissibile, ai sensi dell’art. 33, comma 4, CCII, anche quando si tratti di imprenditore individuale e di concordato di tipo liquidatorio” (Cass. n. 20141/2026 cit.).

Il concordato minore è una procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento a carattere volontario, che consente al debitore di ottenere, al pari delle altre procedure di sovraindebitamento ed entro determinati limiti, l’esdebitazione, cioè la liberazione dai debiti pregressi.

La domanda di accesso alla procedura di concordato minore è inammissibile se “presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese” (art. 33, co. 4, c.c.i.).

La ratio legis di tale esclusione, estesa dal legislatore anche al concordato preventivo e agli accordi di ristrutturazione dei debiti, è rinvenibile nella Relazione illustrativa al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza: la disposizione è stata introdotta per risolvere una questione interpretativa che si era posta nella vigenza della Legge fallimentare, vertente sulla possibilità per la società cancellata dal registro delle imprese di accedere alla procedura di concordato preventivo ovvero di ottenere l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti all’unico fine di neutralizzare gli effetti dell’istanza di fallimento (oggi, liquidazione giudiziale) presentata contro il debitore entro l’anno dalla sua cancellazione dal registro delle imprese.

La scelta del legislatore del Codice nel senso dell’inammissibilità della domanda presentata dall’imprenditore cancellato dal registro delle imprese si fonda sul difetto del presupposto per accedere alla procedura di concordato minore o di concordato preventivo o all’omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti, consistente nell’esistenza di un’impresa da risanare nella prospettiva della continuità aziendale.

Sulla base di tali considerazioni i Giudici di legittimità hanno ritenuto - all’esito di un iter logico-argomentativo sviluppato mediante la valorizzazione sia del dato testuale che della ratio legis - che nell’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 33, co. 4, c.c.i. rientri qualsiasi imprenditore cancellato dal registro delle imprese, a prescindere dalla circostanza che sia minore o meno e dalla tipologia di concordato (id est, liquidatorio o in continuità): la norma de qua sancisce “in modo lineare l’inammissibilità generale della domanda di accesso al concordato minore formulata dall’imprenditore cancellato, senza alcuna distinzione a seconda che si tratti di imprenditore individuale o collettivo, né di concordato in continuità o liquidatorio” (Cass. n. 20141/2026 cit.).

In estrema sintesi, “il tenore dell’ultimo comma dell’art. 33 CCII, per testo e ratio, non consente di riferire la disposizione soltanto agli imprenditori collettivi (ovvero le società) cancellati dal registro delle imprese, né di distinguere tra diverse tipologie di piano concordatario” (Cass. n. 20141/2026 cit.).

Avv. Rossana Mininno

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