Marchio non registrato e uso solo per l’esportazione: il Tribunale UE ribadisce i limiti dell’azione di nullità

Marchio non registrato e uso solo per l’esportazione: il Tribunale UE ribadisce i limiti dell’azione di nullità
Tribunale dell’Unione Europea, Prima Sezione, sentenza 10 giugno 2026, causa T-283/25 (Global Rice EOOD c. EUIPO).

Introduzione

Con una recente pronuncia il Tribunale UE Europea torna sul tema del marchio non registrato e dell’uso del segno effettuato esclusivamente per l’esportazione, ribadendo i limiti dell’azione di nullità proposta contro un marchio dell’Unione. La decisione è importante perché conferma un principio semplice ma spesso trascurato: chi vuole far valere un segno non registrato deve dimostrare che il diritto nazionale gli riconosce davvero il potere di vietare l’uso di un marchio successivo. Quando manca questa prova, l’azione non può essere accolta.

Il caso e la decisione

La vicenda trae origine dalla domanda di nullità presentata da una società bulgara nei confronti di un marchio figurativo dell’Unione registrato per prodotti alimentari (riso) della classe 30. A sostegno della domanda, la società invocava un proprio segno figurativo bulgaro non registrato, anch’esso usato per prodotti a base di riso, di cui affermava un uso anteriore nel commercio.

Sia l’EUIPO sia la Commissione di ricorso avevano respinto la domanda. Il motivo era di carattere tecnico ma decisivo: per opporsi a un marchio dell’Unione sulla base di un segno non registrato, l’art. 8, par. 4, del Regolamento (UE) 2017/1001 richiede quattro condizioni che devono sussistere tutte insieme. Le prime due (uso nel commercio e portata non puramente locale) sono regolate dal diritto dell’Unione; le altre due – cioè l’acquisto del diritto sul segno e il potere di vietare l’uso del marchio più recente – dipendono invece dal diritto nazionale applicabile.

Il punto critico era che il segno bulgaro era stato utilizzato unicamente per esportare riso dalla Bulgaria verso altri Paesi (tra cui Romania, Germania, Svezia e Kuwait). La ricorrente sosteneva che questo uso “per esportazione” doveva valere come uso del segno nel territorio nazionale, richiamando alcune pronunce bulgare e disposizioni che, per i marchi registrati, equiparano all’uso l’apposizione del segno sui prodotti destinati all’esportazione.

Il Tribunale UE ha respinto il ricorso osservando che le sentenze e le norme invocate riguardavano i marchi registrati e, in particolare, il mantenimento della registrazione, e non potevano essere estese ai segni non registrati in assenza di una previsione espressa. Anzi, secondo la giurisprudenza bulgara richiamata, il diritto interno distingue chiaramente le due ipotesi: solo per il marchio registrato l’uso per esportazione può essere equiparato all’uso nel territorio nazionale. Per il segno non registrato, invece, una regola del genere non esiste. Di conseguenza, un segno usato solo per esportare non attribuisce al titolare il potere di impedire la registrazione o l’uso di un marchio successivo.

Conclusione

La pronuncia conferma due regole pratiche. La prima: le condizioni dell’art. 8, par. 4, sono cumulative e vanno provate con rigore, perché è sufficiente che ne manchi una per far cadere l’intera azione. La seconda: nella tutela dei segni non registrati il diritto nazionale ha un ruolo centrale, e l’uso del segno solo per l’esportazione non basta, di per sé, a soddisfare il requisito dell’uso nel territorio, se manca una norma che lo preveda espressamente. Un punto di attenzione per chi opera nel commercio internazionale e fa affidamento su marchi non registrati.

Avv. Lorenzo Pinci

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