Ufficiale la pubblicazione del Digital Omnibus sull’IA

Ufficiale la pubblicazione del Digital Omnibus sull’IA
Il 27 luglio 2026 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2026/1744, che ha apportato modifiche all’”AI Act” (Regolamento (UE) n. 2024/1689), rinviando l’applicazione delle norme relative ai sistemi ad alto rischio e introducendo misure di semplificazione per le piccole e medie imprese, oltre all’atteso divieto per le app di “nudificazione”.

In particolare, per quanto concerne gli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio, elencati nell’Allegato III dell’AI Act (ossia quelli richiamati dall’art. 6, par. 2), la data di entrata in vigore è stata spostata al 2 dicembre 2027, mentre per i sistemi di cui all’Allegato I (richiamati dall’art. 6, par. 1) è stata differita al 2 agosto 2028.

Resta invece valida la data del 2 agosto 2026 per l’applicazione degli obblighi di trasparenza per fornitori e deployer di determinati sistemi di IA, correlati all’art. 50 del Regolamento: quelli che interagiscono con le persone fisiche, quelli che generano contenuti audio, immagini, video o testi sintetici, quelli che riconoscono le emozioni o compiono categorizzazione biometrica, quelli che generano i deepfake. Relativamente ai sistemi di intelligenza artificiale per finalità generali,immessi sul mercato prima del 2 agosto, il Digital Omnibus ha spostato al 2 dicembre 2026 l’obbligo di adeguamento alla marcatura tecnica, previsto dall’art. 50, par. 2.

Tra le ulteriori modifiche apportate all’originario testo dell’AI Act si segnalano, tra le altre:

  • la sostituzione dell’art. 4 in tema di alfabetizzazione in materia di IA (“AI literacy”), con la nuova versione che prevede un sostegno alle PMI per l’alfabetizzazione del loro personale e di chi si occupa di sistemi di IA per loro conto;
  • l’introduzione dell’art. 4-bis, denominato “Trattamento di categorie particolari di dati personali ai fini del rilevamento e della correzione delle distorsioni”, che consente ai fornitori di sistemi di IA ad alto rischio di compiere tale trattamento, con una lunga serie di cautele e obblighi da adottare;
  • l’introduzione, all’art. 5 par. 1, in tema di sistemi di intelligenza artificiale vietati, delle lettere b-bis), relativa al divieto di immissione sul mercato di tecnologie che generino o manipolino immagini, video e audio realistici delle parti intime di una persona fisica riconoscibile, o che partecipi ad atti sessualmente espliciti, senza un consenso che sia libero, specifico, informato e inequivocabile (cd. divieto di “nudificazione”), e b-ter), che proibisce l’immissione sul mercato di sistemi di IA che generino o manipolino materiale pedopornografico.

Inoltre, oltre a numerose semplificazioni e agevolazioni per le piccole e medie imprese, viene ampliato il ruolo dell’Ufficio per l’IA, che ha ora nuovi poteri di controllo ed esecuzione, oltre alla possibilità di imporre sanzioni pecuniarie e penalità di mora (di cui ai nuovi artt. 75-bis, 75-ter, 75-quater e 75-quinquies).

Dott. Lapo Lucani

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