Progetto architettonico e diritto d'autore

Progetto architettonico e diritto d'autore
Una recente pronuncia di merito (Trib. Napoli, sent. n. 6467/2026) riconosce la tutela autoriale a un progetto di restauro e condanna l'ente committente per la contraffazione parziale operata dai propri tecnici interni. La decisione chiarisce che basta un apporto creativo anche minimo perché un elaborato architettonico possa considerarsi opera dell'ingegno e, in quanto tale, tutelabile. La pronuncia si sofferma, inoltre, sull’operatività dell’art. 11 della Legge 633/1941.

Il fondamento normativo della tutela dell'opera architettonica

La protezione delle opere dell'architettura trova espresso fondamento nell'articolo 2 della Legge 633/1941, che al numero 5 include tra le opere protette “i disegni e le opere dell'architettura”. La norma, va letta in combinato con l'articolo 1 della stessa legge, secondo cui “Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell'ingegno umano di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, anche laddove create con l'ausilio di strumenti di intelligenza artificiale, purché costituenti risultato del lavoro intellettuale dell'autore”.

I requisiti di tutelabilità: la creatività come impronta individuale

Il Tribunale di Napoli ha ribadito l'orientamento consolidato secondo cui il concetto di “creatività” non coincide con quello di novità assoluta, essendo sufficiente un “atto creativo, seppur minimo” che rifletta la soggettività dell'autore. Un'opera è protetta non perché nuova in senso assoluto, ma allorché esprima la personale e individuale impronta di chi l'ha realizzata. La tutela, inoltre, non riguarda l'idea in sé, che resta libera, bensì la forma della sua espressione, con la conseguenza che una stessa idea di base può fondare opere differenti, ciascuna tutelabile in ragione della specifica soggettività creativa espressa.

La tutelabilità del progetto, anche di restauro

La tutela, prosegue la decisione, «spetta non solo alle opere compiute, ma anche ai progetti». Il carattere creativo può essere riconosciuto «anche a un progetto di trasformazione o di restauro di un edificio esistente», a condizione che le scelte progettuali manifestino una soggettività capace di superare la mera applicazione di soluzioni standardizzate. Nel caso esaminato, al progetto è stata riconosciuta la tutela prevista dalla legge sul diritto d’autore. Si legge nella pronuncia che «il progetto si fonda su "precise interpretazioni congetturali sulla originaria configurazione" del castello. Questo processo di ricostruzione ideale di parti non più esistenti o inaccessibili è considerato espressione di un lavoro intellettuale soggettivo». Ed è in relazione a tali “ipotesi congetturali” (relative a parti dell’edificio non accessibili o non ancora scavate) che è stata accertata la contraffazione (parziale) dell’opera: «la "sovrapponibilità" quasi totale di tavole grafiche riguardanti aree non visibili al momento del rilievo costituisce la prova regina della contraffazione».».

L’applicabilità dell’art. 11 Legge 633/1941

La decisione si sofferma, inoltre, su un principio di rilievo anche operativo: l’applicabilità (o meno) dell’art. 11 della Legge 633/1941, il quale riconosce alle Amministrazioni “il diritto di autore sulle opere create e pubblicate sotto il loro nome ed a loro conto e spese”. Tuttavia, il progettista che collabora con un committente, anche pubblico, non perde automaticamente i propri diritti di utilizzazione economica, dovendo verificarsi alcune “condizioni”. Ha rilevato il Tribunale di Napoli che «In primo luogo, avuto riguardo al tenore letterale della norma citata, secondo cui l'opera deve essere stata creata "a spese" dell'ente, risulta dirimente […] la circostanza […] del mancato pagamento del compenso per il progetto di cui è causa, mancando il presupposto (la creazione "a spese" dell'ente) per l'operatività dell'art. 11 L. n. 633 del 1941 cit. e per l'acquisizione della titolarità dei diritti». Inoltre, «neanche va trascurato che non vi è in atti il contratto d'opera professionale (per il quale, come ben noto, è prescritta la forma scritta ad substantiam), per cui anche sotto questo profilo non può ritenersi che il Comune sia divenuto titolare dei diritti economici per effetto del rapporto di committenza. Invero, sia che si ritenga che, ai sensi dell'art. 11 L. n. 633 del 1941 cit., i diritti spettino all'ente a titolo originario per effetto della realizzazione dell'opera, a seguito di attività creativa effettuata in esecuzione di un contratto d'opera concluso con l'autore (cfr. Cass. n. 18633/2017), sia che si ritenga (come pare peraltro preferibile) che il diritto del committente abbia natura derivativa e che sia un effetto naturale del contratto (cfr. Cass. n. 3439/1982), la soluzione non muta, nel senso che, in assenza di un contratto scritto tra l'Amministrazione e il professionista, la fattispecie risulta, in un caso, priva del presupposto fondante e, nell'altro, non perfezionata». Il diritto morale alla paternità dell'opera resta, poi, in ogni caso, intangibile.

Avv. Maria Eleonora Nardocci

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