Conversione senza modificazioni: con la legge n. 145 del 2026 diventa definitivo il nuovo articolo 162-bis

Conversione senza modificazioni: con la legge n. 145 del 2026 diventa definitivo il nuovo articolo 162-bis
La legge 7 agosto 2026, n. 145, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 dell’8 agosto 2026 ed entrata in vigore il giorno successivo, ha convertito senza modificazioni il decreto-legge 12 giugno 2026, n. 100. Il Parlamento ha quindi confermato integralmente l’articolo 2 del decreto, che ha riscritto il comma 4 dell’articolo 162-bis della legge sul diritto d’autore sopprimendo la sottrazione dei provvedimenti anticipatori alla perdita di efficacia per mancata instaurazione del merito. Poiché la disposizione non è stata emendata, restano immutati sia il congegno della dichiarazione di inefficacia su istanza del destinatario, sia il regime transitorio ancorato all’entrata in vigore del decreto, il cui termine di reazione è di prossima scadenza.

La conversione e il suo significato

L’iter di conversione si è concluso senza alcun emendamento al testo, sicché le disposizioni provvisorie adottate in giugno hanno acquistato stabilità nell’ordinamento con effetto dalla loro originaria entrata in vigore, e il testo coordinato è stato ripubblicato nella medesima Gazzetta Ufficiale dell’8 agosto 2026. Il dato non è meramente formale, poiché la scelta di non intervenire in sede parlamentare consolida l’opzione tecnica del Governo, ossia la caducazione su domanda in luogo della caducazione automatica, e priva l’interprete di quel supplemento di istruttoria che una modificazione avrebbe potuto offrire in ordine ai profili applicativi più discussi, tra i quali il coordinamento con la disciplina generale del procedimento cautelare uniforme.

Il contenuto confermato, il nuovo comma 4 dell’articolo 162-bis

Nella formulazione risultante dal decreto legislativo n. 140 del 2006, l’articolo 162-bis imponeva al comma 1 di iniziare il giudizio di merito nel termine fissato dal giudice ovvero, in difetto, entro venti giorni lavorativi o trentuno giorni di calendario qualora questi rappresentassero un periodo più lungo, sanzionando al comma 3 l’inosservanza con la perdita di efficacia della misura, mentre il comma 4 escludeva da tale meccanismo i provvedimenti d’urgenza ex articolo 700 del codice di procedura civile e gli altri provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito. Nel testo oggi definitivo il giudizio di merito resta una facoltà delle parti, ma la sua mancata instaurazione nel termine, così come la successiva estinzione, espone il provvedimento alla dichiarazione di inefficacia su istanza della parte destinataria, da presentarsi entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine per l’introduzione del merito o dall’estinzione del giudizio.

La matrice europea

La riforma dà seguito alla sentenza della Corte di giustizia del 23 aprile 2026, causa C-132/25, secondo la quale l’articolo 9, paragrafo 5, della direttiva 2004/48/CE osta a una disposizione nazionale che consenta il mantenimento dei provvedimenti anticipatori quando l’attore non promuova l’azione di merito nel termine previsto e il convenuto ne chieda la revoca o la cessazione degli effetti. La pronuncia riguardava il Codice della proprietà industriale, ma poiché la direttiva copre le violazioni dei diritti d’autore non meno di quelle dei titoli industriali, l’intervento è stato esteso alla legge n. 633 del 1941 con disposizione di contenuto identico, ora confermata dalla legge di conversione.

Il regime transitorio, un termine in scadenza

Proprio perché la conversione è avvenuta senza modificazioni, la disciplina transitoria continua a riferirsi testualmente all’entrata in vigore del decreto e non a quella della legge n. 145 del 2026, con la conseguenza che il termine di sessanta giorni concesso ai destinatari delle misure già disposte per proporre ricorso ai sensi dell’articolo 669-novies del codice di procedura civile, a pena di decadenza, non ha ricevuto alcun nuovo dies a quo. Al titolare resta la facoltà di chiedere la rimessione in termini per iniziare il giudizio di merito nel termine di decadenza previsto dall’articolo 162-bis, comma 1, con salvezza dell’efficacia della misura originariamente disposta.

Riflessi sull’enforcement autorale

L’assetto ormai definitivo incide sul settore nel quale le inibitorie e gli ordini di rimozione pronunciati in via cautelare ai sensi degli articoli 156 e 163 della legge sul diritto d’autore costituiscono spesso la forma ordinaria e conclusiva di reazione, priva di qualsiasi seguito di merito. Il primo terreno di verifica sarà la qualificazione delle singole misure, poiché la nuova disciplina colpisce i soli provvedimenti idonei ad anticipare gli effetti della sentenza e lascia inalterato il regime di quelli conservativi, mentre la linea di confine tra le due categorie, mai tracciata in via normativa, dovrà essere precisata dalla giurisprudenza chiamata a pronunciarsi sulle prime istanze di inefficacia.

Avv. Elisa Patrizi

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