Crisi d’impresa ed estensione della transazione fiscale ai tributi locali

Crisi d’impresa ed estensione della transazione fiscale ai tributi locali
Con il decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147 il legislatore ha ampliato l’ambito di applicazione dell’istituto della transazione fiscale, includendo nella categoria dei tributi transigibili dall’impresa in crisi anche quelli locali c.d. auto-amministrati.

Dal 12 agosto 2026 - data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 147 del 2026 - l’imprenditore che intenda ricorrere a uno degli strumenti di risoluzione della crisi normativamente previsti (id est, composizione negoziata della crisi, accordi di ristrutturazione dei debiti, piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e concordato preventivo) può transigere anche i tributi locali auto-amministrati, intendendosi tali quelli per i quali l’attività di accertamento (ovvero di quantificazione della base imponibile e di liquidazione del tributo) è svolta direttamente dall’ente locale titolare del tributo (cfr. art. 4 d.lgs. n. 147/2026).

Nell’attuale assetto concorsuale l’ipotesi liquidatoria è congegnata come residuale rispetto a quella regolatoria: essendo la continuità aziendale il principio cardine dell’intero impianto normativo, l’istituto della liquidazione giudiziale è considerato come l’extrema ratio rispetto agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.

In tale prospettiva si inserisce l’istituto della transazione fiscale, la quale costituisce (non uno strumento di facilitazione della riscossione erariale, ma) un mezzo di soccorso per le imprese in crisi che decidono di accedere, nell’ottica del risanamento e della continuità aziendale, a una delle procedure alternative alla liquidazione giudiziale.

La transazione fiscale può essere remissoria o dilatoria: la prima comporta una falcidia del debito, mentre la seconda una dilazione del pagamento del debito.

Con il recente decreto legislativo n. 147 del 2026 il legislatore, dando attuazione alla c.d. delega fiscale (cfr. legge n. 111/2023, come modificata dalla legge n. 120/2025), ha eliminato la restrizione posta dal Codice della crisi d’impresa alla transigibilità dei tributi locali: antecedentemente alla novella de qua la transigibilità era, infatti, limitata ai tributi locali c.d. etero-amministrati, intendendosi tali quelli per i quali l’attività di accertamento (ovvero di quantificazione della base imponibile e di liquidazione del tributo) è demandata alle c.d. agenzie fiscali (quali, a titolo esemplificativo, l’Agenzia delle entrate), mentre a partire dal 12 agosto 2026 la transigibilità è consentita anche per i tributi locali c.d. auto-amministrati.

Avv. Rossana Mininno

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