Dallo scorso 21 luglio, la legge 19 giugno 2026, n. 120, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2026, introduce specifici obblighi di pubblicità e informazione a carico di produttori e professionisti che promuovano, vendano o forniscano ai consumatori prodotti i cui proventi siano dichiaratamente destinati, in tutto o in parte, a enti del terzo settore o a soggetti operanti nel campo della beneficenza.
Il provvedimento si colloca nell’ambito della disciplina delle pratiche commerciali e presenta profili di interesse, in particolare, rispetto alla pubblicità e della concorrenza sleale.
Come è noto, il testo trae origine dal dibattito pubblico sviluppatosi a seguito di note vicende relative alla commercializzazione di prodotti abbinati a iniziative di beneficenza, nelle quali la destinazione dei proventi a fini solidali non risultava adeguatamente comunicata al consumatore, ovvero non corrispondeva integralmente a quanto rappresentato nella comunicazione commerciale.
Il legislatore ha, perciò, inteso colmare una lacuna normativa, introducendo un regime di trasparenza specificamente calibrato sulle operazioni commerciali che evocano finalità solidaristiche, senza tuttavia incidere sulla disciplina generale della raccolta fondi prevista dall’articolo 7 del Codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, né sulle raccolte effettuate dagli enti appartenenti alle confessioni religiose che abbiano stipulato intese con lo Stato, espressamente escluse dall’ambito applicativo della nuova disciplina.
La legge si applica ai produttori e ai professionisti, quest’ultima nozione comprensiva sia del venditore, sia del soggetto che promuove l’acquisto, in relazione alla vendita o alla fornitura ai consumatori di prodotti i cui proventi siano destinati, anche solo parzialmente, agli enti non commerciali di utilità sociale e alle organizzazioni non lucrative operanti nei settori assistenziale, sanitario, culturale e di ricerca scientifica (soggetti individuati agli articoli 10, comma I, lettere g), i), l) e l-quater), e 100, comma 2, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi).
L’obbligo di trasparenza si estrinseca, in particolare, con l’apposizione sui prodotti, oltre che del prezzo, di alcune informazioni necessarie, quali: (i) il soggetto destinatario dei proventi; (ii) le finalità per cui verranno impiegati i proventi destinati, (iii) la quota percentuale del prezzo del prodotto destinata.
Tali dettagli devono essere oggetto anche delle pratiche commerciali (pubblicità e promozioni), in qualsiasi canale utilizzato (fisico, on line, inclusi i contenuti sulle piattaforme social).
Sotto il profilo sistematico, la nuova disciplina si affianca al Codice del consumo (del quale richiama espressamente le definizioni di cui agli articoli 13 e 18), collocandosi in un rapporto di complementarità con la disciplina delle pratiche commerciali scorrette.
L’omessa o ingannevole comunicazione circa la destinazione benefica dei proventi, quando idonea a indurre in errore il consumatore medio circa una caratteristica non secondaria del prodotto, quale la sua componente valoriale, può infatti integrare gli estremi di una pratica commerciale ingannevole ai sensi dell’articolo 21 del medesimo Codice del consumo, con conseguente concorso applicativo tra la nuova disciplina e l’apparato sanzionatorio generale affidato all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
I produttori e i professionisti, peraltro, prima di porre in vendita il prodotto, devono comunicare all’Autorità le informazioni obbligatorie suddette, come pure il termine entro cui saranno destinati i ricavati al soggetto individuato come beneficiario, quindi, l’esecuzione del versamento.
La legge n. 120 del 2026 introduce, quindi, un regime di trasparenza che merita di essere monitorato, sia rispetto alla verifica delle informazioni obbligatorie sui prodotti, sia dei claim pubblicitari veicolati da campagne promozionali che associno il prodotto a finalità solidaristiche, e ciò quanto nella fase di strutturazione delle campagne promozionali abbinate a finalità benefiche, quanto nella verifica della conformità delle comunicazioni commerciali già in corso di diffusione al momento dell’entrata in vigore della disciplina.