Con l’ordinanza n. 24833/2026, pubblicata in data 28 agosto 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione degli effetti riconducibili al mancato deposito, nel termine concesso dal tribunale, della proposta di concordato preventivo con il relativo piano.
I Giudici di legittimità hanno chiarito che il tribunale, una volta “accertata l’omissione da parte della debitrice e nel termine assegnato per il deposito della proposta di concordato preventivo con il piano […] e della relazione per l’assolvimento degli obblighi informativi”, è legittimato a dichiarare l’apertura della procedura di liquidazione giudiziale (Cass. n. 24833/2026 cit.).
Nell’attuale assetto concorsuale, disciplinato dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (c.d. Codice della crisi), l’ipotesi liquidatoria si pone come residuale rispetto a quella regolatoria. Ciò in quanto il principio cardine dell’intero impianto normativo è rappresentato dalla continuità aziendale per cui l’istituto della liquidazione giudiziale è considerato come l’extrema ratio rispetto agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza.
Uno degli strumenti previsti dal Codice della crisi è rappresentato dal concordato preventivo, il quale consente all’imprenditore che si trova in stato di crisi o di insolvenza di proporre, sulla base di uno specifico piano, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale.
L’accesso a tale strumento regolatorio è consentito anche in caso di pendenza del procedimento finalizzato all’apertura della liquidazione giudiziale, che sia stato proposto da un soggetto diverso dal debitore: al ricorrere di tale ipotesi l’imprenditore è tenuto a presentare la relativa domanda nel detto procedimento entro la prima udienza fissata dal tribunale. Termine - questo - previsto a pena di decadenza.
Ne discende che nell’ipotesi in cui l’imprenditore, pur avendo proposto entro il termine decadenziale una domanda di accesso alla procedura concordataria con riserva di deposito di documentazione, non abbia presentato - nel successivo termine fissato dal tribunale - la relativa documentazione il tribunale è legittimato a pronunciare la declaratoria di apertura a carico del medesimo della liquidazione giudiziale.