Concordato preventivo e falcidia dei crediti

Concordato preventivo e falcidia dei crediti
Con l’ordinanza n. 23075/2026, pubblicata in data 12 luglio 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione si è pronunciata sulla questione degli effetti prodotti dalla sentenza di omologazione del concordato preventivo rispetto alla consistenza delle pretese creditorie.
I Giudici di legittimità hanno chiarito che in ambito concordatario, a differenza di quanto avviene nella procedura liquidatoria, “non è contemplato […] un giudizio di accertamento dei crediti nei confronti del debitore, funzionale alla selezione delle posizioni concorrenti ai fini della partecipazione al riparto dell’attivo, essendo soltanto prevista […] una ricognizione della platea dei creditori ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze” (Cass. n. 23075/2026 cit.).

Nell’attuale assetto concorsuale l’ipotesi liquidatoria è congegnata come residuale rispetto a quella regolatoria, tant’è che l’istituto della liquidazione giudiziale è considerato come l’extrema ratio rispetto agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza, essendo la continuità aziendale il principio cardine dell’intero impianto normativo.

Nell’ottica del mantenimento della continuità aziendale il legislatore è intervenuto sul fronte gestorio mediante la responsabilizzazione dell’imprenditore, gravato da un duplice compito: da un lato, istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa; dall’altro, attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

In tale prospettiva si inserisce l’istituto del concordato preventivo, che il Codice della crisi d’impresa ha completamente riscritto.

Nell’ambito delle procedure concordatarie non è previsto l’accertamento in merito all’esistenza, all’entità e alla natura del credito; è, invece, prevista una mera ricognizione dei crediti, funzionale unicamente all’individuazione dei creditori aventi diritto al voto e alla successiva verifica del raggiungimento delle maggioranze di legge.

Ne discende, attesa la natura non giurisdizionale di tale ricognizione, che le eventuali contestazioni attinenti alla corretta determinazione dell’entità del credito o al privilegio accordato devono essere risolte nell’ambito di un ordinario giudizio di cognizione.

Ciò in virtù della dirimente considerazione che la procedura concordataria ha “efficacia remissorio-liberatoria”, tant’è che la sentenza di omologazione determina “esclusivamente un vincolo definitivo sulla riduzione quantitativa dei crediti”, ma “non comporta la formazione di un giudicato sull’esistenza, entità e rango di questi ultimi, né sugli altri diritti implicati nella procedura stessa” (Cass. n. 23075/2026 cit.).

In altri termini, il concordato “vincola i creditori, vi abbiano aderito o meno […] alla percentuale concordataria e rende improcedibili le azioni esecutive […] ma, mancando una vera e propria fase di verifica dei crediti come nel fallimento, non vincola creditore e debitore quanto all’entità del credito” (Cass. civ., Sez. I, 15 marzo 2026, n. 5845).

Avv. Rossana Mininno

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