Recesso online: il nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo e l’introduzione del pulsante digitale di recesso

Recesso online: il nuovo articolo 54-bis del Codice del Consumo e l’introduzione del pulsante digitale di recesso

La novità in sintesi

A decorrere dal 19 giugno 2026, i contratti a distanza conclusi mediante interfaccia online sono soggetti a un nuovo obbligo in materia di recesso: il professionista deve consentire al consumatore di esercitare tale diritto anche attraverso una funzione digitale dedicata, integrata nell'interfaccia utilizzata per la conclusione del contratto.

La disposizione è stata introdotta dal D.Lgs. 31 dicembre 2025, n. 209, che ha recepito nell'ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2023/2673, prevedendo nel Codice del Consumo (d.lgs. 206/2005) il nuovo art. 54-bis.

Sebbene la citata Direttiva Europea sia nata in materia di commercializzazione a distanza di servizi finanziari, il legislatore nazionale ha collocato la norma di recepimento nella parte generale del Codice del Consumo, dedicata al diritto di recesso nei contratti a distanza conclusi mediante interfaccia online. Ne consegue, secondo la lettura finora prevalente in dottrina, un ambito applicativo esteso alla generalità dei contratti conclusi con i consumatori mediante interfaccia online, e non limitato ai soli contratti di natura finanziaria.

Il medesimo decreto interviene inoltre sull'art. 49 del Codice del Consumo, integrando gli obblighi informativi precontrattuali: il professionista dovrà rendere noto al consumatore, prima della conclusione del contratto online, non solo le condizioni e i termini di esercizio del recesso, ma anche l'esistenza e la collocazione, all'interno dell'interfaccia, dello strumento digitale di cui all'art. 54-bis.

Il nuovo articolo 54-bis

L'art. 54-bis si compone di sette commi, che disciplinano in modo puntuale la struttura e le modalità di funzionamento dello strumento digitale di recesso.

Il comma 1 pone l'obbligo generale: per i contratti a distanza conclusi mediante interfaccia online, il professionista deve consentire il recesso anche tramite una funzione dedicata. Il comma 2 ne definisce il contenuto minimo: la funzione deve permettere al consumatore di fornire o confermare agevolmente il proprio nome, gli elementi identificativi del contratto e il mezzo elettronico attraverso cui riceverà la conferma.

Per quanto concerne la forma dello strumento, la norma precisa testualmente che “La funzione di recesso è indicata in modo facilmente leggibile con le parole: “recedere dal contratto qui” o con un'altra formulazione equivalente altrettanto inequivocabile. Tale funzione è resa disponibile in maniera continuativa per tutto il periodo in cui può essere esercitato il diritto di recesso, figura in modo ben visibile sull'interfaccia online ed è facilmente accessibile al consumatore

Viene, altresì, introdotta una fase distinta dalla compilazione: (i) la dichiarazione deve essere presentata attraverso un'apposita funzione di conferma, a sua volta identificata con dicitura univoca (“conferma recesso” o equivalente), a presidio di una duplice manifestazione di volontà; (ii) si pone a carico del professionista l'obbligo di trasmettere, senza indebito ritardo, un avviso di ricevimento su supporto durevole, comprensivo del contenuto della dichiarazione e della data e ora di trasmissione.

Il comma 7, infine, fissa il criterio di tempestività: il recesso si considera esercitato nel termine se la dichiarazione online è trasmessa dal consumatore prima della sua scadenza, a prescindere dal momento in cui il professionista ne acquisisce conoscenza.

Va inoltre osservato che l'art. 54-bis non introduce un autonomo diritto di recesso, né incide sulle ipotesi di esclusione già previste dal Codice del Consumo ai sensi dell'art. 59: la norma disciplina esclusivamente le modalità con cui il diritto, ove sussistente, deve poter essere esercitato in via digitale, e si affianca, senza sostituirle, alle modalità di recesso già previste dall'ordinamento.

Conclusioni in breve

La nuova disciplina trova applicazione a decorrere dal 19 giugno 2026, con riferimento ai contratti conclusi da tale data mediante interfaccia online. Fino a quel momento, restano applicabili le sole modalità di esercizio del recesso già previste dal Codice del Consumo.

Il professionista è, pertanto, tenuto a mettere a disposizione del consumatore la nuova modalità digitale di recesso attraverso le proprie interfacce digitali, per garantire che la funzione di recesso sia sempre raggiungibile durante il periodo utile, chiaramente identificata secondo le formule indicate dalla norma in esame.

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Gianmarco Rizzo

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