Finanziamento del socio-locatore e postergazione del credito per canoni insoluti: anche la locazione rientra nell’art. 2467 c.c.

Finanziamento del socio-locatore e postergazione del credito per canoni insoluti: anche la locazione rientra nell’art. 2467 c.c.
Con la recente ordinanza n. 13672 dell’11 maggio 2026, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla disciplina dell’art. 2467 c.c., intervenendo sui presupposti applicativi della postergazione dei finanziamenti dei soci e sulla natura degli atti che possono integrare un finanziamento, giungendo a ricomprendere anche il rapporto di locazione in ipotesi di mancata riscossione dei canoni da parte del socio-locatore, e confermando l’estensione del dettato dell’art. 2467 c.c. anche al di fuori delle società a responsabilità limitata.

Il fatto

Il caso giunto avanti alla Suprema Corte trae origine dalla domanda di ammissione al passivo fallimentare proposta da una società, proprietaria di un capannone industriale, che aveva concesso detto immobile in locazione ad una società – poi fallita – della quale era al contempo socia accomandante e nei cui confronti aveva esercitato, per un periodo, attività di direzione e coordinamento.

Nonostante la morosità della società-conduttrice rispetto al pagamento dei canoni locatizi protrattasi dal 2011 per circa otto anni, la società locatrice non aveva né risolto il contratto né agito giudizialmente per il recupero del credito: nel 2016 si era invece limitata a farsi rilasciare un pegno sui beni mobili della conduttrice a garanzia dei canoni arretrati insoluti.

In sede concorsuale, la locatrice chiedeva l’ammissione del credito per canoni in via privilegiata. Tuttavia, il Giudice delegato – come confermato dal Tribunale di Vicenza in sede di opposizione – ammetteva invece il credito in via chirografaria e postergata, qualificandolo come finanziamento indiretto del socio ex art. 2467 c.c. e dichiarando nullo il pegno ex art. 1344 c.c.. Anche la Cassazione si poneva in continuità con i Giudici di precedente istanza, confermando principi di rilevante portata sistematica in tema di finanziamento dei soci e postergazione.

I principi affermati dalla Suprema Corte

Preliminarmente è opportuno soffermarsi sulla nozione di finanziamento, ammesso ai sensi dell’art. 2467, comma 2, c.c. in “in qualsiasi forma”. Come chiarito dalla Suprema Corte, tale definizione ha una portata ampia in quanto la disciplina del finanziamento dei soci non si limita ai contratti di credito, ma ricomprende ogni atto – incluso un contratto di locazione – che determini una attribuzione patrimoniale a favore della società beneficiaria, accompagnata dall’obbligo di restituzione, così da integrare qualunque apporto economico-finanziario utile, proveniente dal socio finanziatore, che consenta alla società di non sostenere immediatamente un costo. Non solo. Una mancata riscossione dei canoni di locazione, protratta per anni a fronte del perdurante godimento dell’immobile da parte della società, equivale funzionalmente a mettere a disposizione della società beneficiaria la liquidità che la stessa avrebbe dovuto altrimenti impiegare per pagarli, proprio al pari di un versamento diretto del socio. Dunque, ciò che qualifica la fattispecie del finanziamento è la causa concreta dell’operazione stessa e non lo schema giuridico formale dell’operazione prescelto.

Su tali basi, la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “Il finanziamento del socio previsto dall’art. 2467 c.c. comprende anche la concessione in favore della società di un immobile in locazione, ove ciò si traduca, in ragione della mancata riscossione dei relativi canoni, in un volontario ed utile apporto economico da parte del socio, che abbia consentito alla società di non sostenere immediatamente il corrispondente costo”. Peraltro, come richiamato dalla Cassazione, la postergazione opera non solo in sede di procedura concorsuale, ma anche durante la vita della società, “integrando una condizione d’inesigibilità legale e temporanea del diritto del socio alla restituzione del finanziamento, sino a quando non sia superata la situazione prevista dalla norma”: il rimborso del socio andrà, quindi, rifiutato finché perdura la difficoltà economico-finanziaria.

Quanto al profilo soggettivo, la disciplina dell’art. 2467 c.c. dettata per le s.r.l. è estensibile ad altri tipi di società. Il criterio discretivo non è la forma societaria, quanto piuttosto la posizione del socio in relazione alla società. In altre parole, ogni qualvolta il socio finanziatore figuri in una posizione sostanzialmente equivalente a quella del socio di una società a responsabilità limitata, la postergazione del credito si applicherà in via analogica. Nel caso de quo, tale equivalenza era stata riscontrata in ragione della posizione di socia accomandante rivestita dalla società locatrice e della sua pregressa attività di direzione e coordinamento. Il fondamento sistematico di tale estensione è individuato dalla Corte nell’art. 2497-quinquies c.c., che estende l’applicabilità della postergazione ai finanziamenti effettuati in favore di qualsiasi società da parte di chi (come ha accertato, in fatto, il Tribunale) vi eserciti attività di direzione e coordinamento (Cass. 14056/2015).

Alcuni spunti per riflettere…

Nel consolidare principi di diritto rilevanti in punto di finanziamento dei soci, l’ordinanza in parola offre alcuni spunti di riflessione utili per gestire al meglio i rapporti socio-società.

Sotto un primo profilo, il provvedimento impone una riflessione sul fatto che ogni rapporto di durata tra socio e società – locazione, fornitura – può scontare il rischio di essere riqualificato come finanziamento postergato ex art. 2467 cc laddove il socio tolleri l’inadempimento anziché esigere la prestazione. In tale contesto, per evitare che una inerzia prolungata nel tempo nell’esigere dalla società quanto dovuto possa avere un impatto sulla gradazione del credito del socio finanziatore, potrebbe essere opportuno cristallizzare eventuali iniziative di recupero del credito (con solleciti e diffide…). Altresì, è bene considerare che le garanzie reali eventualmente acquisite a presidio di crediti poi riqualificabili come finanziamento soci rischiano di non assicurare alcuna prelazione effettiva, operando piuttosto nel concorso tra creditori postergati.

Sotto tutt’altro punto di vista, relativo ai soggetti coinvolti e non più alla causa del rapporto, l’applicazione estesa dell’art. 2467 c.c. impone di ricordare che l’analisi circa la natura postergabile del credito del socio andrà svolta di volta in volta, considerando il rapporto in concreto e senza tenere necessariamente in considerazione la forma giuridica dell’ente interessato dal finanziamento.

Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Francesca Folla

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori