Locandina di opere cinematografiche: quali tutele?

Locandina di opere cinematografiche: quali tutele?
Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 13.4.2026, ha chiarito che “la locandina cinematografica “costituisce una rielaborazione artistica di immagini rievocative del film, in modo del tutto originale, autonomamente creativa, come tale strutturalmente distinta dall’opera cinematografica””. Ha, inoltre, escluso – per l’ipotesi di utilizzo non autorizzato della locandina all’interno di un articolo – l’applicabilità dell’eccezione ex art. 70 Legge 633/1941.

Cenni normativi.

Come noto, la legge 633/1941 (in seguito, “LdA”) comprende tra le opere protette «le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II» (cfr. art. 2, n. 7).

Il legislatore, dunque, ha operato una distinzione tra “fotografie artistiche/opere fotografiche” e “fotografie semplici”, riconoscendo forme diverse di tutela.

Le fotografie artistiche godono della tutela del diritto d’autore di cui agli artt.12 e ss., 20 e ss. e 171e ss LdA. Le fotografie semplici, vale a dire le «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo […]» (cfr. art. 87 LdA), prive del carattere creativo, sono tutelate, più limitatamente, ai sensi degli artt.87 e ss. LdA, come tipici diritti connessi. Per completezza, si richiama, sul punto, anche la L. 2 dicembre 2025, n. 182, con cui il legislatore è intervenuto sull’art. 92, comma 1, LdA, estendendo la durata dei diritti spettanti al fotografo di fotografie semplici a settanta anni dalla produzione della fotografia.

Locandina: quali tutele?

Il Tribunale di Roma, con la pronuncia in commento, ha ritenuto, «applicabile la tutela autorale ex art. 2, n. 7 L.D.A., venendo in rilievo non un semplice ritratto, ma la locandina di un film avente carattere creativo, in quanto con essa l’autore non si è limitato a ritrarre una persona, ma, con indubbio apporto creativo, ha voluto esprimere la propria interpretazione del personaggio ivi rappresentato […]».

In particolare, ha chiarito che «la locandina cinematografica “costituisce una rielaborazione artistica di immagini rievocative del film, in modo del tutto originale, autonomamente creativa, come tale strutturalmente distinta dall’opera cinematografica”, con la precisazione che trattasi di “rielaborazione da parte di un artista” che, come tale, “avviene in modo del tutto originale” ed “è dotata di un’autonoma valenza creativa, come tale strutturalmente distinta non solo dall’opera cinematografica, ma anche – in buona sostanza – dalla stessa immagine dell’attore riprodotto (App. Roma, 7/14 ottobre 2024, n. 6450/2024)».

Eccezione ex art. 70 LdA: applicabile o no?

La parte resistente nel procedimento in commento – cui veniva contestato l’utilizzo non autorizzato di una locandina all’interno di un articolo – ha eccepito l’applicabilità dell’eccezione ex art. 70 LdA – che prevede la libertà di riassunto, citazione o riproduzione di brani o parti di opera e della loro comunicazione al pubblico effettuati per finalità di critica o discussione, nei limiti di tali finalità e purché non costituiscano concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera da parte dell’avente diritto – essendo l’opera stata inserita, come detto, all’interno dell’articolo di stampa. La locandina sarebbe, quindi, stata utilizzata – ad avviso della parte resistente – nell’ambito del diritto di critica cinematografica che ne avrebbe escluso la illiceità.

Tuttavia, il Tribunale romano, muovendo dalla scissione «tra la tutela dei diritti autoriali del film (soggetto, sceneggiatura, colonna sonora, immagini cinematografiche etc.) e quella prevista per le opere d’arte, pubblicitarie o divulgative, utilizzate per la presentazione dell’opera», ha ritenuto non applicabile l’eccezione ex art. 70 LdA «poiché la facoltà di riassumere, citare o riprodurre un’opera cinematografica “per uso di critica” non si estende anche alla locandina del film, che, nella fattispecie, è autonomamente tutelata quale opera d’arte fotografica […]».

Avv. Maria Eleonora Nardocci


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