Liquidazione controllata e second chance per l’imprenditore individuale cancellato

Liquidazione controllata e second chance per l’imprenditore individuale cancellato
Con la sentenza n. 20141/2026, pubblicata in data 16 giugno 2026, la Prima Sezione civile della Corte di cassazione si è pronunciata sulla (duplice) questione della possibilità per l’imprenditore individuale cancellato dal registro delle imprese di chiedere l’apertura della procedura di liquidazione controllata e, in caso affermativo, entro quale termine decadenziale.

I Giudici di legittimità, dopo avere esaminato le molteplici modifiche apportate dal Decreto correttivo ter al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, hanno chiarito che con la neo-introdotta possibilità per l’imprenditore cancellato dal registro delle imprese di chiedere l’apertura della procedura di liquidazione controllata il Decreto correttivo terha sicuramente ampliato le tutele a disposizione dell’imprenditore individuale minore cancellato, ma solo ed esclusivamente consentendogli di chiedere la liquidazione controllata anche oltre l’anno dalla cancellazione, anche al fine di poter così accedere - alla chiusura di tale procedura, e comunque dopo tre anni dalla sua apertura - all’esdebitazione di cui agli artt. 282 e s. CCII” (Cass. n. 20141/2026 cit.).

La liquidazione controllata è una procedura dedicata al risanamento dei soggetti che versano in stato di sovraindebitamento, categoria nella quale rientrano il consumatore, il professionista, l’imprenditore minore, l’imprenditore agricolo, le start-up innovative e, più in generale, “ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza” (art. 2, co. 1, lett. c, c.c.i.i.).

Il Decreto correttivo ter ha previsto che il debitore la cui insolvenza si sia manifestata anteriormente alla cessazione dell’attività o entro l’anno successivo può accedere alla liquidazione controllata, subordinatamente alla condizione che la procedura sia aperta “entro un anno dalla cessazione dell’attività” (art. 33, co. 1, c.c.i.i.), consentendo, in via ulteriormente derogatoria, al debitore-persona fisica titolare di un’impresa individuale di accedere alla liquidazione controllata anche oltre il termine di un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese (cfr. art. 33, co. 1-bis, c.c.i.i.): tale deroga, tuttavia, vale unicamente nell’ipotesi in cui la domanda sia proposta dal medesimo debitore.

La ratio della scelta del legislatore - come esplicitata in sede di emanazione del Decreto correttivo ter - di consentire l’accesso alla procedura di liquidazione controllata nonostante l’inesistenza di un’impresa da risanare nella prospettiva della continuità aziendale è da ricercare, secondo i Giudici di legittimità, nell’intento di “assicurare all’imprenditore individuale l’esdebitazione e un’effettiva second chance, all’imprescindibile ricorrere delle condizioni dettate dall’art. 282, comma 2, CCII (anche con rinvio all’art. 280 CCII), in modo da riconoscere il relativo beneficio solo in assenza di determinate condotte penalisticamente rilevanti, ostruzionistiche o improntate a frode, mala fede e colpa grave nella situazione di sovraindebitamento, oltre che di “recidiva” qualificata nell’accesso alla misura premiale” (Cass. n. 20141/2026 cit.).

Avv. Rossana Mininno

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