Dal 1 luglio 2026 al via la “Fase II” della riforma europea del design

Dal 1 luglio 2026 al via la “Fase II” della riforma europea del design
Il 1 luglio 2026 segna una data spartiacque per il diritto europeo dei disegni e modelli. Con l’entrata in vigore della cosiddetta “Fase II” del pacchetto legislativo in materia di design, il sistema di tutela si dota di strumenti rivolti a un mercato dominato dal digitale e dai prodotti immateriali.

La riforma trova la propria attuazione nel solco di un percorso a più fasi, in un quadro normativo composto dal Regolamento sui disegni e modelli dell’Unione Europea 2026/715 (RDUE), dal nuovo regolamento delegato 2026/137 (RDDUE) e dal nuovo regolamento 2026/138 recante modalità di esecuzione del regolamento sui disegni e modelli dell’Unione europea (REDUE).

Tale impianto normativo introduce modifiche sia strutturali sia sostanziali nel mondo dei disegni e modelli, puntando a promuovere l’innovazione e la competitività all’interno dell’Unione e favorendo la protezione del design in coerenza con l’evoluzione digitale e secondo logiche di accessibilità e di efficienza per i singoli autori, industrie e PMI.

Un primo profilo di rilievo sistematico, benché già acquisito, è l’aspetto terminologico: il riferimento al termine “comunitario” viene sostituito con “europeo”, dunque, i “disegni e modelli comunitari” lasciano il posto ai “disegni e modelli dell’Unione europea” (DUE) in un’ottica di maggiore chiarezza. Non solo. La definizione stessa di “disegno” e di “prodotto” muta (art. 4 RDUE): la nozione di disegno viene estesa fino a comprendere le caratteristiche di animazione, movimento e transizione, mentre quella di prodotto ricomprende ora espressamente anche elementi non fisici, quali le interfacce grafiche, i loghi, i motivi decorativi per superfici, assortimenti e disposizioni interne ed esterne nello spazio. Ciò, appunto, a dimostrazione di una presa di coscienza sistematica del fatto che la componente fisica del prodotto non è il solo aspetto di rilievo, ma che un profilo caratteristico del prodotto è racchiuso anche nei suoi elementi digitali.

Si aggiornano altresì le modalità di rappresentazione del disegno o modello in fase di deposito: alla tradizionale prospettiva statica si affiancano la rappresentazione dinamica in formato tridimensionale e quella animata in formato video (MP4).

In un’ottica di snellimento e riduzione della complessità, anche il deposito e l’esame beneficiano di una semplificazione procedurale: accanto a novità in materia di data di deposito, divulgazione e differimento, un aspetto di impatto è che il deposito delle domande di DUE è ora riservato in via esclusiva all’EUIPO, con soppressione della facoltà di presentazione tramite gli uffici nazionali di proprietà industriale. Inoltre, tutte le comunicazioni con l’Ufficio avvengono esclusivamente per via elettronica e viene abolito il vincolo dell’unità di classe, con l’ammissione dell’inserimento di una maggiore varietà di disegni e modelli in un’unica domanda, fino a un massimo di 50. Il procedimento di nullità viene semplificato, con norme e garanzie più chiare a beneficio di una maggiore prevedibilità.

Di particolare interesse è anche il consolidamento degli strumenti di enforcement. In un’ottica di sensibilizzazione e di facilitazione nella commercializzazione dei prodotti protetti dalla registrazione di disegni e modelli, il titolare di un DUE potrà informare il pubblico della registrazione, apponendo il simbolo di una “D” cerchiata. Inoltre, tra i nuovi usi illeciti di un disegno o modello (art. 20 RDUE), si prevedono la creazione, il download, la copia e la condivisione/distribuzione di supporti o software che includo il DUE: ciò con l’intento di contrastare diffusioni finalizzate alla fabbricazione di un prodotto in cui il disegno o modello è incorporato (si pensi ad esempio alle stampe 3D); si rafforzano altresì i diritti dei titolari di DUE, che sono autorizzati a vietare che i prodotti contraffatti transitino nel territorio unionale anche quando non siano destinati all’immissione nel mercato interno.

Quanto ai limiti al diritto esclusivo, a tutela della libertà di espressione l’art. 21, comma 1, e) RDUE consente l’eccezione d’uso in relazione “agli atti compiuti a fini di critica, commento o parodia”. E ancora, la clausola di riparazione relativa ai pezzi di ricambio destinati a ripristinare l’aspetto originario di un prodotto complesso diviene permanente: tali componenti non godranno della protezione dei disegni e modelli dell’UE se sono utilizzate esclusivamente per finalità di riparazione.

Nel complesso, la riforma apre ai professionisti del settore nuove opportunità, imponendo un aggiornamento tempestivo delle strategie di deposito e di tutela del design, anche per il settore del digitale.

Avv. Francesca Folla


Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori