Con la sentenza del 9 luglio 2026 nel caso Anne Frank Fonds, causa C-788/24, la Corte di giustizia dell’Unione europea chiarisce a quali condizioni un’opera divenuta di pubblico dominio in alcuni Stati membri possa essere pubblicata liberamente online, pur restando protetta dal diritto d’autore in altri. La messa a disposizione è lecita se il sito adotta un blocco geografico efficace e aggiornato, capace di impedire l’accesso dai Paesi in cui l’opera è ancora protetta, benché tale sistema possa essere aggirato con l’impiego di una VPN.
La vicenda
Nel settembre 2021 la Anne Frank Stichting, insieme ad altri enti, ha pubblicato online e gratuitamente un’edizione scientifica dei manoscritti di Anne Frank in lingua olandese. I diritti sull’opera appartengono alla Anne Frank Fonds e, nei Paesi Bassi, parte di quegli scritti resta protetta fino al 2037, mentre in molti altri Paesi, tra cui il Belgio, la protezione è ormai scaduta e l’opera è di pubblico dominio. Per rispettare questa differenza, il sito impediva l’accesso dagli Stati in cui i manoscritti sono ancora tutelati. La Corte suprema dei Paesi Bassi ha allora chiesto ai giudici europei se questa pubblicazione costituisca comunque una diffusione dell’opera al pubblico nei Paesi Bassi, posto che gli utenti locali potevano superare il blocco ricorrendo a una VPN.
La risposta della Corte
La Corte risponde che pubblicare gratuitamente online un’opera di pubblico dominio è lecito anche quando essa resta protetta altrove, purché il sito adotti un blocco geografico che ne impedisca la consultazione dagli Stati in cui la tutela persiste. Chi mette l’opera in rete, consapevole che i regimi di protezione variano da Paese a Paese, deve quindi indirizzarla ai soli utenti che si collegano dagli Stati in cui l’opera è ormai libera. Un blocco geografico aggiornato allo stato della tecnica soddisfa questa esigenza, perché, pur potendo essere superato con una VPN, garantisce l‘accesso libero e gratuito dove l’opera è di pubblico dominio e, al tempo stesso, protegge il titolare dei diritti dove la tutela è ancora in vigore. La semplice possibilità teorica di aggirare il blocco non basta, perciò, a configurare una diffusione illecita.
Chi risponde se il blocco non è efficace
La Corte precisa infine che, qualora il blocco geografico non funzioni e l’opera finisca per essere diffusa anche dove è protetta, a risponderne è chi ha caricato l’opera online e non chi fornisce il servizio VPN utilizzato per superare la barriera. La responsabilità resta così in capo a chi diffonde il contenuto, non a chi offre lo strumento tecnico di connessione.
Perché la decisione conta
La pronuncia interessa da vicino editori, emittenti, archivi, biblioteche e fondazioni che offrono contenuti digitali in un’Unione dove la durata della protezione non è uniforme. Il messaggio è netto, la diffusione online di opere di pubblico dominio in una parte dell’Unione è possibile, a patto di presidiare i confini digitali con misure tecniche aggiornate. Chi pianifica una distribuzione transfrontaliera dovrà quindi curare e documentare l’efficacia del proprio blocco geografico, perché è la sua adeguatezza tecnica, e non l’impossibilità assoluta di aggirarlo, a rendere lecita la pubblicazione.
Avv. Elisa Patrizi