La Grande Sezione ha dichiarato che l'art. 15 della direttiva (UE) 2019/790 e gli artt. 16 e 52 della Carta dei diritti fondamentali non ostano al sistema italiano dell'«equo compenso» riconosciuto agli editori giornalistici dall'art. 43-bis l. 633/1941. La compatibilità passa però per una precisa riqualificazione: il press publishers' right è e resta un diritto esclusivo di natura preventiva, del quale il compenso costituisce il corrispettivo dell'autorizzazione — liberamente rifiutabile o concedibile a titolo gratuito — e non un canone imposto ex lege, sganciato dall'utilizzo effettivo delle pubblicazioni.
La pronuncia interviene su uno dei nodi più sensibili dell'economia digitale, ossia la remunerazione del contenuto giornalistico intercettato da piattaforme, motori di ricerca e aggregatori. La rivoluzione digitale — osserva la Corte, in linea con le conclusioni dell'Avvocato generale — ha eroso drasticamente i ricavi degli editori, con ricadute che trascendono la dimensione economica per investire il ruolo stesso della stampa nelle società democratiche. È a questo squilibrio che l'art. 15 della direttiva (UE) 2019/790 ha inteso porre rimedio, istituendo un diritto connesso specifico per l'utilizzo online delle pubblicazioni di carattere giornalistico da parte dei prestatori di servizi della società dell'informazione.
La controversia origina dall'impugnazione, proposta da Meta dinanzi al TAR Lazio, della delibera AGCOM n. 3/23/CONS, attuativa dell'art. 43-bis, con cui l'Autorità ha definito i criteri di riferimento per la determinazione dell'equa remunerazione dovuta agli editori. Secondo la ricorrente, il legislatore italiano avrebbe tradito l'impianto della direttiva, trasformando un diritto esclusivo in un diritto remuneratorio assistito da penetranti poteri pubblici, in violazione della libertà d'impresa. Di qui il rinvio pregiudiziale.
Il fulcro dogmatico della sentenza risiede nella qualificazione del diritto. L'art. 15, par. 1, della direttiva 2019/790 — in combinato disposto con gli artt. 2 e 3, par. 2, della direttiva 2001/29/CE — conferisce agli editori i diritti esclusivi di riproduzione e di messa a disposizione del pubblico e realizza, quanto al loro contenuto sostanziale, un'armonizzazione completa, sottratta a ogni discrezionalità statale (punti 49-50). Agli Stati membri residua unicamente la scelta delle modalità di attuazione, da esercitare nel rispetto della natura e della portata dei diritti e degli obiettivi della direttiva (punti 51-53).
Si tratta di diritti di natura preventiva. Ogni utilizzo postula il previo consenso del titolare (punto 60). Ne discende il divieto, per gli Stati membri, di degradarli a un semplice diritto a compensazione che non consenta di vietare l'uso (punto 62). L'equa remunerazione è dunque ammissibile a una sola condizione: che costituisca il corrispettivo economico dell'autorizzazione, ferma la libertà dell'editore di rifiutarla o di concederla a titolo gratuito ed esclusa ogni pretesa di pagamento non correlata a un utilizzo effettivo o inteso (punti 64-68). Spetta al giudice nazionale verificare, in via di interpretazione conforme, che la disciplina interna rispetti tali condizioni (punti 67-70). Non a caso, già l'Avvocato generale Szpunar, nelle conclusioni del 10 luglio 2025, aveva stigmatizzato l'infelice scelta terminologica dell'«equo compenso», evocativa di un mero diritto remuneratorio anziché di un diritto esclusivo di natura preventiva.
In questa cornice trovano legittimazione anche gli obblighi imposti ai prestatori: avviare le trattative, non limitare la visibilità dei contenuti in pendenza di negoziazione, comunicare i dati necessari al calcolo della remunerazione. Essi operano soltanto a fronte di un utilizzo effettivo o previsto delle pubblicazioni (punto 74) e sono funzionali a garantire l'equità delle trattative. Solo i prestatori, osserva la Corte, dispongono delle informazioni che consentono di stimare il valore economico dell'utilizzo online — quali i ricavi generati o attesi — sicché gli editori versano in una posizione negoziale strutturalmente debole (punto 77). Il divieto di deprimere la visibilità dei contenuti, a sua volta, scongiura il rischio che sui titolari venga esercitata una pressione o che venga dissimulato il valore economico rappresentato dalle loro pubblicazioni.
Analogamente conformi risultano le prerogative dell'AGCOM — definizione dei criteri, determinazione dell'importo in caso di mancato accordo, vigilanza e sanzione — quali modalità di attuazione volte a garantire l'effettività dei diritti riconosciuti agli editori (punto 81). L'intervento dell'Autorità non intacca la libertà delle parti, che restano libere di non addivenire alla stipula del contratto (punto 82), mentre il potere sanzionatorio soggiace al principio di proporzionalità (punto 83).
Quanto alla Carta dei diritti fondamentali, la Corte riconosce che l'obbligo informativo presidiato da sanzione, il divieto di limitare la visibilità e i correlati poteri dell'Autorità comprimono la libertà d'impresa ex art. 16 (punto 90). La restrizione supera tuttavia il vaglio dell'art. 52, par. 1: prevista dalla legge e rispettosa del contenuto essenziale della libertà, essa è proporzionata rispetto agli obiettivi — propri del diritto dell'Unione — di garantire il buon funzionamento e l'equità del mercato del diritto d'autore e di consentire agli editori di recuperare gli investimenti necessari alla produzione delle loro pubblicazioni. Ne risulta, nelle parole della Corte, un giusto equilibrio tra la libertà d'impresa, da un lato, e la proprietà intellettuale (art. 17, par. 2) e la libertà e il pluralismo dei media (art. 11, par. 2), dall'altro.
In conclusione
Il dispositivo dichiara l'art. 15 della direttiva 2019/790 e gli artt. 16 e 52 della Carta non ostativi alla disciplina interna, purché essa preservi la facoltà di rifiuto e di licenza gratuita, escluda pagamenti sganciati dall'utilizzo e assoggetti obblighi e sanzioni al principio di proporzionalità. La riqualificazione operata dalla Corte è destinata a proiettarsi ben oltre il caso di specie: dall'estinzione biennale del diritto (art. 15, par. 4; art. 43-bis, comma 14), che rende libero l'utilizzo una volta decorso il termine, sino — in prospettiva — al training dei modelli generativi che, ove qualificato come atto di sfruttamento riservato, postulerebbe anch'esso il previo consenso del titolare. Il banco di prova si sposta ora dinanzi al giudice nazionale, cui è rimessa la verifica, in via di interpretazione conforme, della tenuta del sistema italiano rispetto alle condizioni fissate dalla Corte.
Avv. Gaetano Marino