Con la sentenza del 12 maggio 2026, C‑797/23 (Meta Platforms) la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è intervenuta sull’interpretazione dell’art. 15 della Direttiva (UE) 2019/790 e apporta alcuni chiarimenti circa la portata discrezionale riservata agli Stati membri nella sua attuazione.
La decisione assume particolare rilievo con riferimento al modello italiano di recepimento (art. 43-bis legge n. 633/1941), caratterizzato dall’intervento regolatorio dell’AGCOM.
La vicenda nasce dal rinvio pregiudiziale del TAR Lazio circa la compatibilità con il diritto UE della normativa italiana in punto equo compenso agli editori per l’utilizzo online delle pubblicazioni giornalistiche, quindi circa gli obblighi ai fornitori di servizi della società dell’informazione (in primis piattaforme digitali) e ai poteri regolatori, decisori e sanzionatori conferiti ad AGCOM.
Meta, infatti, eccepiva che l’impianto normativo nazionale eccedesse l’art. 15 della direttiva in esame, che poggia sui diritti esclusivi (e non un diritto autonomo alla remunerazione), oltre a dedurre che incidesse in modo sproporzionato sulla libertà di impresa.
La Corte ha inteso ribadire che l’art. 15, par. 1 della Direttiva conferisce agli editori (i) il diritto esclusivo di riproduzione e (ii) il diritto esclusivo di messa a disposizione del pubblico, diritti che i singoli Stati membri non possono alterare nella natura e nel contenuto, ad esempio, trasformandoli in un mero diritto a compenso.
Tuttavia, viene precisato che il riconoscimento di un equo compenso è comunque compatibile con il diritto UE e che tale compenso deve configurarsi come corrispettivo dell’autorizzazione all’uso concessa dall’editore.
Perché ciò accada, occorre che l’editore possa avere la possibilità di negare l’autorizzazione, come pure concederla anche a titolo gratuito, senza tuttavia imporre alcun pagamento in assenza di utilizzo del contenuto.
Il sistema italiano, dunque, resta ancorato alla logica dei diritti esclusivi che governa la norma unionale.
La normativa italiana, a riguardo, impone ai providers l’obbligo di negoziazione con gli editori, di disclosure dei dati rilevanti e il divieto di limitare la visibilità dei contenuti durante le trattative, previsioni che vengono qualificate dalla Corte come una modalità di esercizio dei diritti ex art. 15 e comunque incluse nel margine di discrezionalità di cui godono gli Stati membri.
Si tratta, in ogni caso, di obblighi che sono stati considerati legittimi dalla Corte in quanto mirano a riequilibrare l’asimmetria informativa e contrattuale propria degli editori, garantendone un’effettiva capacità negoziale. D’altronde, è noto che solo le piattaforme dispongono dei dati necessari per quantificare il valore economico dell’uso delle pubblicazioni.
Rispetto, poi, ai poteri di AGCOM, essi sono stati ritenuti compatibili con il quadro normativo in quanto costituiscono meccanismi di attuazione dei diritti, senza incidere sulla loro natura sostanziale e operano solo in presenza di utilizzo (o intenzione di utilizzo) dei contenuti.
La CGUE conclude, quindi, con la precisazione che è da considerarsi legittima una normativa nazionale, come quella italiana, che:
- riconosce un equo compenso agli editori;
- impone obblighi procedurali e informativi alle piattaforme;
- attribuisce poteri regolatori e decisori a un’autorità indipendente,
a condizione che:
- sia preservato il carattere volontario dell’autorizzazione;
- non siano previsti pagamenti sganciati dall’utilizzo;
- sia rispettato il principio di proporzionalità.
Ne risulta dunque confermata la natura ibrida del modello europeo, che poggia sui diritti esclusivi coordinati con l’attuazione a mezzo di strumenti regolatori incisivi nei mercati digitali; circostanza che conferma a pieno titolo il ruolo primario delle autorità indipendenti nei rapporti tra piattaforme e providers.
In prospettiva sistematica, la decisione rafforza una lettura dell’art. 15 della Direttiva 2019/790 volta a garantire l’effettività economica dei diritti e a presidiare il pluralismo informativo quale principio fondamentale dell’ordinamento europeo.