Conflitto di interessi del socio e impugnazione della delibera assembleare: presupposti e riflessioni

Conflitto di interessi del socio e impugnazione della delibera assembleare: presupposti e riflessioni
Intervenendo sui presupposti dell'invalidità delle decisioni assembleari, la Corte di Cassazione, con la recente ordinanza n. 9492 del 14 aprile 2026, si è pronunciata sulla disciplina del conflitto di interessi del socio ai sensi dell'art. 2479-ter, comma 2, c.c., confermando le condizioni di annullabilità della deliberazione assembleare e la necessità del carattere concreto e attuale del conflitto ai fini della relativa configurazione.

Il fatto 

Il caso trae origine dall'impugnazione di una deliberazione assembleare di una società a responsabilità limitata tramite la quale era stata approvata una elargizione liberale di complessivi €100.000 allo scopo di consentire alla Fondazione beneficiaria del versamento di sostenere i costi derivanti dall’allestimento di una mostra d’arte.

La decisione era stata adottata con il voto determinante di tre soci, complessivamente titolari del 73,5% del capitale sociale, i quali, secondo il ricorrente, versavano in una situazione di conflitto di interessi per la posizione giuridica dagli stessi vantata nei confronti della Fondazione. Secondo il ricorrente il conflitto di interessi dei soci poteva ravvisarsi sia come interesse diretto – essendo gli stessi anche titolari della nuda proprietà sulle collezioni d’arte facenti parte dell’attività della Fondazione e ubicate presso gli immobili della stessa – sia come interesse indiretto – essendo essi soggetti titolari del diritto potestativo di diventare fondatori della Fondazione, come poi effettivamente accaduto successivamente al verificarsi dei fatti, e proprietari di altri beni artistici concessi in comodato alla Fondazione.

Ciononostante, la Corte d'appello di Roma, riformando la sentenza del Tribunale, rigettava la domanda di annullamento della deliberazione assembleare. Da un lato, infatti, escludeva la concretezza e attualità del conflitto, in quanto l'elargizione era destinata a coprire i costi di una mostra avente ad oggetto beni estranei a quelli su cui i soci asseritamente in conflitto vantavano diritti reali; dall'altro, rilevava come il contestuale versamento di €100.000 effettuato dal proprietario dei beni oggetto di restauro in favore della società avesse neutralizzato ogni potenziale effetto dannoso della deliberazione.

Giunta la questione avanti alla Suprema Corte, anche la Cassazione rigettava il ricorso, confermando principi di rilevante portata sistematica in punto di conflitto di interessi del socio e impugnazione della delibera assembleare.

I principi affermati dalla Corte

In primo luogo, la Corte chiarisce la struttura cumulativa delle condizioni di annullabilità delle decisioni societarie ex art. 2479-ter, comma 2, c.c.

In altre parole, laddove l’articolo 2479-ter c.c. dispone che “Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società.”, la Corte evidenzia che, ai fini dell'accoglimento della domanda, l'attore deve allegare e dimostrare la contemporanea sussistenza 1) del conflitto di interessi del socio il cui voto sia stato determinante per l'approvazione della decisione e 2) della dannosità della deliberazione per la società.

Il difetto di anche uno solo dei due requisiti determina, ipso iure, il permanere della validità della delibera; ben potendo esistere delibere che abbiano causato nocumento alla società benché assunte in assenza di conflitto di interessi e, viceversa, deliberazioni prese in conflitto di interessi sebbene non dannose.

Quanto al conflitto di interesse in sé considerato, la Suprema Corte ribadisce che il conflitto rilevante ai fini dell’annullamento della deliberazione assembleare deve esistere al momento dell’espressione del voto, oltreché deve essere attuale e concreto. Precisamente, il conflitto di interessi:

  • deve essere contestuale al momento della deliberazione, ovvero esistente al tempo dell'espressione del voto. Sono, quindi, irrilevanti situazioni conflittuali venutesi a creare in un momento successivo all'assemblea, le quali non possono far regredire i propri effetti al momento della votazione (ossia quando il fatto costitutivo del conflitto non si era verificato).
  • deve essere concreto, nel senso che l'interesse extra-sociale deve avere obiettivamente inciso sul perseguimento dell'interesse sociale, al punto da impedire al socio di esprimere una valida volontà quale componente dell'organo assembleare. Non rileva, quindi, la semplice concorrenza di interessi, diretti o indiretti.

Alcuni spunti per riflettere…

Nel consolidare principi di diritto importanti e nel fornire indicazioni chiare in punto di sussistenza del conflitto di interessi inficiante le delibere assembleari, l’ordinanza in parola offre alcuni spunti di riflessione per una corretta gestione operativa dell’incontro assembleare e di un eventuale contenzioso.

Sul piano della governance societaria, il provvedimento fa certamente riflettere sulla opportunità di presidiare con attenzione il momento assembleare, documentando l'assenza di interferenze tra l'interesse individuale dei soci e l'interesse sociale, in particolare in occasione di deliberazioni aventi ad oggetto atti di liberalità.

Sul piano processuale – sostanziale – solleva il tema della verifica della sussistenza di entrambe le condizioni di annullabilità della deliberazione assembleare. Prima di promuovere un'impugnazione ex art. 2479-ter, comma 2, c.c., è, infatti, sempre opportuno verificare l’esistenza della prova del danno e del conflitto, così da evitare di fondare la domanda su conflitti d’interessi meramente potenziali o su delibere che non hanno arrecato alcun nocumento alla società, con conseguente reiezione della domanda giudiziale proposta.

Avv. Andrea Bernasconi Avv. Francesca Folla

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