Produttore di fonogrammi: diritti e criteri di individuazione

Produttore di fonogrammi: diritti e criteri di individuazione
I diritti del produttore di fonogrammi e i criteri per individuarne la titolarità. Focus sull’art. 99-bis Legge 633/1941 e sul valore probatorio delle indicazioni riportate sui supporti musicali, anche alla luce della giurisprudenza nazionale.

Il diritti connessi produttore di fonogrammi. Il dato normativo.

La Legge 633/1941 (“LdA”), chiarisce all’art. 78 che il produttore di fonogrammi “è la persona fisica o giuridica che assume l'iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni”.

La menzionata legge riconosce al produttore di fonogrammi taluni diritti, in particolare, diritti connessi.

E così, l’art. 72 LdA attribuisce al produttore di un fonogramma il diritto esclusivo «di autorizzare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, dei suoi fonogrammi in qualunque modo o forma, in tutto o in parte e con qualsiasi processo di duplicazione».

Inoltre, l’art. 73 LdA attribuisce a quest’ultimo il diritto «ad un compenso per l'utilizzazione a scopo di lucro dei fonogrammi a mezzo della cinematografia, della diffusione radiofonica e televisiva, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi».

Ancora, l’art. 73-bis LdA prevede che «Gli artisti interpreti o esecutori e il produttore del fonogramma utilizzato hanno diritto ad un equo compenso anche quando l'utilizzazione di cui all'art. 73 è effettuata a scopo non di lucro».

L’individuazione del “produttore di fonogrammi”.

Dopo aver effettuato un breve excursus di quelli che sono i principali diritti che la LdA attribuisce al produttore di fonogrammi, occorre chiarire come si individui chi, in concreto, rivesta tale “ruolo” e, quindi, come possa essere fornita la dimostrazione di essere il produttore di fonogrammi in relazione ad un determinato brano.

In questo senso, assume rilievo l’art. 99-bis LdA, il quale chiarisce che «È reputato titolare di un diritto connesso, salvo prova contraria, chi, nelle forme d'uso, è individuato come tale nei materiali protetti, ovvero è annunciato come tale nella recitazione, esecuzione, rappresentazione o comunicazione al pubblico».

Si tratta, quindi, di individuare quali siano le “forme d’uso” cui la legge si riferisce.

Ebbene, come noto, storicamente, il “nome” del produttore fonografico veniva riportato nell’etichetta del vinile. Successivamente, modificandosi i supporti sui quali venivano fissati i brani, tale indicazione veniva riportata nell’etichetta dell’audiocassetta, poi nella copertina del “cd” e, da ultimo, nei “crediti” delle piattaforme di streaming musicale.

È a tali indicazioni, dunque, che deve farsi riferimento ai fini dell’individuazione del produttore di fonogrammi.

E così, il Tribunale di Milano, con ordinanza n. 4740 del 30.5.2024 – a definizione di un procedimento cautelare avente ad oggetto l’inibizione all’utilizzazione di registrazioni musicali – ha dato rilievo alle indicazioni contenute sulle copertine dei “cd” per l’individuazione del produttore fonografico. Ciò, quanto riportato nel provvedimento a definizione del reclamo proposto avverso la summenzionata ordinanza, ove si legge che «La prova principale di tale qualifica è stata desunta dalla indicazione, riportata sulla copertina del CD, di […] come produttrice dell’album, valevole come presunzione semplice ex art. 99-bis l.d.a. non superata da elementi di segno contrario». Anche il giudice del reclamo ha attribuito valore significativo a tali elementi, ritenendo che «Nei limiti della cognizione propria della presente fase può dunque ritenersi accertato l’acquisto a titolo originario della qualità di produttore fonografico in capo a […]».

Avv. Maria Eleonora Nardocci

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