Con la recentissima sentenza n. 681 del 30 marzo 2026 (“Sentenza”), la Corte d'Appello di Torino riforma integralmente la pronuncia di primo grado e afferma la responsabilità del vettore per i danni arrecati a un macchinario elettronico nel corso del trasporto. La Corte offre una chiara lettura interpretativa (i) della responsabilità (c.d. semi-oggettiva) per perdita e avaria, come anche delle relative esimenti, di cui all’art. 1693 c.c.; nonché (ii) dell’(in)applicabilità dei limiti risarcitori previsti, dall’art 1696 c.c., in favore del vettore.
La vicenda oggetto della Sentenza[1] prende le mosse dall'affidamento a un vettore (mediante portale telematico) del trasporto di un pesante macchinario elettronico del peso di circa 400 kg.
Dopo un primo tentativo di ritiro fallito per inidoneità del mezzo impiegato dal vettore – che non consentiva il trasporto del macchinario in posizione verticale, come esplicitamente richiesto dalla società detentrice del bene (“Mittente”) — questo tornava con un mezzo idoneo, ritirava il macchinario e lo consegnava a destinazione ribaltato, in posizione orizzontale, non trattenuto dalle corde di fissaggio e gravemente danneggiato.
All’esito del giudizio di primo grado, il Tribunale di Torino rigettava le domande risarcitorie avanzate dall’attrice (la Mittente) sulla base di due elementi che (i) l'imballaggio, posto a carico della Mittente, non era adeguato al tipo di bene trasportato; e che (ii) quest’ultima non avrebbe offerto sufficienti informazioni al vettore, in quanto nel contratto nulla era previsto in merito al tipo di bene oggetto di trasporto e alle relative esigenze di imballaggio.
La Mittente impugnava la pronuncia di primo grado d’innanzi alla Corte d’Appello di Torino; la quale, all’esito del giudizio di secondo grado, accoglieva il ricorso presentato dalla Mittente e promulgava la Sentenza quo, riformando (quasi) integralmente la pronuncia precedentemente resa dal Tribunale.
Anzitutto, la Corte d’Appello coglie l’occasione per offrire un corretto inquadramento dell'art. 1693 c.c.[2], ovvero della responsabilità del vettore per la perdita e l'avaria delle cose trasportate, inquadrabile nell’alveo delle presunzioni di responsabilità (ovvero delle c.d. responsabilità semi-oggettive) e superabile solo nel caso in cui il trasportatore offra un’idonea prova sulla presenza di specifiche esimenti.
Invero, la Sentenza chiarisce che le esimenti tipizzate dalla norma — tra cui il vizio di imballaggio e il fatto del mittente — non operano automaticamente, dovendo costituire la causa determinante ed esclusiva del danno, senza che altri fattori imputabili all'organizzazione del vettore abbiano concorso alla produzione dell'evento lesivo.
Di conseguenza, nel censurare la decisione di primo grado, la Corte d’appello osserva che (i) “il vettore ha l’onere di verificare esternamente l'imballaggio, assumere informazioni sui materiali usati per garantirne la consistenza e vigilare sulle operazioni di carico; in difetto, l'esonero non opera (Cass., Sez. 3, n. 622/1995)”, ciò indipendentemente dal soggetto su cui ricade l’onere d’imballaggio; che (ii) il vettore “era a conoscenza del fatto che si trattava di un pesante macchinario elettronico e che lo stesso doveva essere trasportato in verticale"; che, tuttavia, (iii) “giungeva a destinazione ribaltato in posizione orizzontale su un bancale di legno, non trattenuto dalle corde e appariva quasi incastrato tra le pareti laterali del camion.
Pertanto, la Corte ha ritenuto che (i) l'esimente del vizio di imballaggio non può essere invocata dal vettore che abbia omesso tale verifica, tanto più ove fosse già a conoscenza della natura e delle peculiari esigenze di trasporto del bene; e che (ii) il vettore debba ritenersi pienamente responsabile, ex art 1693 c.c., dei danni cagionati al macchinario.
Accertata la responsabilità del vettore, ai fini della quantificazione del danno, la Corte affronta poi il tema del "limite risarcitorio" di cui all'art. 1696 c.c – certamente favorevole alla società di trasporti – ribadendo che questo non può trovare applicazione qualora venga provato che, la perdita o l’avaria, siano dipese da dolo o colpa grave del vettore.
Ebbene, la Corte d’Appello ha ritenuto che la condotta del vettore non abbia rispettato gli “standard minimi di prudenza e diligenza professionale propri dell’attività di trasporto” – ciò in ragione del fatto che (i) la natura e il peso del macchinario imponevano ab initio uno standard di diligenza particolarmente elevato per eseguire il trasporto; (ii) il vettore era stato esplicitamente informato, già prima dell'esecuzione, della necessità del trasporto in verticale; (iii) trattandosi dell'unico macchinario trasportato sul mezzo, era manifesta l'imprescindibilità di un ancoraggio adeguato; (iv) il macchinario è giunto a destinazione ribaltato, con palesi segni di caduta derivanti dallo spostamento dello stesso – dovendosi pertanto qualificare “quantomeno in termini di colpa grave”.
In ragione di siffatta argomentazioni, la Sentenza ha escluso l’applicabilità del limite risarcitorio in favore del vettore, il quale è stato condannato all’integrale risarcimento dei danni cagionati al macchinario durante il trasporto.
Avv. Andrea Bernasconi e Avv. Achille Iamele
[1] Pubblicata dal Sole 24Ore, al link https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/viewer?appid=4239&redirect=false&origine=diritto#showdoc/45147843
[2] “Il vettore è responsabile della perdita e dell'avaria delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve a quello in cui le riconsegna al destinatario, se non prova che la perdita o l'avaria è derivata da caso fortuito, dalla natura o dai vizi delle cose stesse o dal loro imballaggio, o dal fatto del mittente o da quello del destinatario”