Nel solco di un orientamento che mira a contenere interpretazioni estensive della nozione di gruppo societario, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9260 del 13 aprile 2026, interviene significativamente sulla disciplina del collegamento societario di cui all'art. 2359, comma 3, c.c., chiarendo i presupposti necessari per la sua configurazione in presenza di legami familiari tra soci di società diverse e i limiti del regime di neutralità fiscale delle movimentazioni infragruppo.
Il fatto e la questione
La vicenda sottesa al provvedimento in esame trae origine da un avviso di accertamento dell'Agenzia delle Entrate emesso nei confronti di una società a responsabilità limitata, che aveva iscritto in bilancio come debiti da finanziamento infragruppo i versamenti ricevuti da due diverse società i cui soci erano legati da vincoli di parentela e affinità con la socia unica della prima. La Commissione tributaria regionale della Calabria presso la quale la società ricorrente proponeva appello avverso la sentenza della CTP di Vibo Valentia che riteneva legittima la ripresa a tassazione dei versamenti, escludendo un collegamento tra le società ai sensi dell’art. 2359 c.c., aveva invece accolto la tesi della contribuente, ravvisando un collegamento societario tra le tre società, e dunque l’esistenza di un gruppo societario , sulla base dei soli rapporti familiari tra i soci i quali, ad avviso della CTR avrebbero lasciato presumere la “notevole influenza” che ciascuna delle società avrebbe esercitato sull’altra per la normale comunanza di interessi e finalità riconoscendo, quindi, conseguentemente il regime di neutralità fiscale dei flussi finanziari oggetto dell’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, che ha dunque proposto ricorso avverso la decisione CTR della Calabria presso la Suprema Corte.
I principi affermati dalla Corte
La Cassazione accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate ha enunciato tre distinti principi di diritto di notevole rilevanza. In primo luogo, gli Ermellini hanno stabilito che il collegamento societario esterno non può desumersi solo da rapporti di parentela tra soci di società distinte: l’identificazione richiede l'accertamento dell'esercizio effettivo di un'influenza notevole sulle decisioni assembleari strategiche da parte di un ente determinato sull'altro. Il mero rapporto di parentela o affinità tra soci di società diverse è un elemento che può assumere rilievo nella definizione, ma non è di per sé sufficiente: occorre individuare l'ente dominante, le modalità concrete dell'influenza e le specifiche finalità economiche comuni che ne derivano.
Secondariamente, la Corte ha ribadito la distinzione tra gli istituti del collegamento societario e quello del gruppo societario, delineandone i confini: il primo rappresenta una “relazione intercorrente unicamente tra la società che subisce l’influenza e la società che la esercita”, operante a livello assembleare (ex art.2359, comma 3, c.c.); il gruppo societari, invece, “corrisponde ad un’aggregazione di imprese gestite in forma societaria, formalmente autonome e indipendenti, ma soggette ad una direzione unitaria” e presuppone la prova rigorosa dell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento (art. 2497-sexies c.c.), che la norma in questione presume solo in presenza di controllo ex art. 2359, comma 1, c.c., non di mero collegamento ex comma 3. La Corte ha così potuto chiarire che l’esistenza di un collegamento societario non presuppone l’esistenza di un gruppo.
Sotto il profilo fiscale, infine, la Cassazione ha sancito che la neutralità delle movimentazioni infragruppo prevista dall'art. 118 TUIR, è applicabile esclusivamente alle società che abbiano optato per la tassazione di gruppo ex art. 117 TUIR e si trovino in rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c. , escludendo la configurabilità di una doppia imposizione vietata dall'art. 163 TUIR, laddove il prelievo su soggetti diversi avvenga sulla base di titoli distinti.
Implicazioni pratiche
La pronuncia presenta rilevanti implicazioni pratiche e operative, sia sul piano societario, dovei mpone agli operatori di documentare con rigore l'effettivo esercizio dell'influenza notevole di una società sull’altra ogni qualvolta si invochi il collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, c.c., non essendo sufficiente il mero riferimento a strutture familiari, a sedi condivise o a procuratori comuni; sia sulpiano fiscale, sul quale la sentenza chiude definitivamente lo spazio a interpretazioni che estendono il regime di neutralità infragruppo al di fuori del perimetro definito ex lege, con conseguenze rilevanti in sede di accertamento e contenzioso tributario per gruppi "di fatto" non formalizzati.