La Cassazione ha precisato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere intimato solo ove la Commissione preventivamente adita accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda
Un lavoratore disabile dipendente di una società di igiene urbana veniva licenziato a seguito della esternalizzazione del servizio al quale era assegnato non sussistendo, secondo la società, la possibilità di un suo repechage nelle mansioni residue, di raccolta rifiuti porta a porta, in ragione delle limitazioni derivanti dalla sua invalidità.
Il Tribunale di L’Aquila respingeva il ricorso avverso il licenziamento con sentenza confermata dalla locale Corte di Appello.
La Cassazione, con sentenza del 2 luglio 2024 n. 18094, nel rilevare che l’inidoneità alle mansioni di raccolta rifiuti porta a porta era stata affermata dalla corte distrettuale solo sulla base delle limitazioni lavorative valutate dall’azienda senza tuttavia adire la commissione prevista dall’art 10, 3° co della legge 68/99, accoglieva il ricorso stabilendo che la Commissione deve essere interpellata in presenza anche di “significative variazioni dell’organizzazione del lavoro” ha annullato la sentenza.
La Cassazione ha pertanto precisato che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo può essere intimato solo ove la Commissione preventivamente adita accerti la definitiva impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda “anche attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro” demandati alla sua esclusiva competenza.
Avv. Nicoletta Di Lolli