Registrazione d’arte generata con l’IA: i requisiti necessari secondo il Copyright Review Board statunitense

Registrazione d’arte generata con l’IA: i requisiti necessari secondo il Copyright Review Board statunitense
Lo scorso dicembre, il Copyright Review Board americano è giunto ad una decisione particolarmente istruttiva, con la quale ha rifiutato la registrazione di un’opera d’arte generata dall’intelligenza artificiale. Nel valutare se l’opera del caso di specie potesse o meno essere protetta dal copyright, il Review Board ha stabilito parametri dettagliati, utili a coloro che intendono registrare un’opera che includa contenuti generati dall’intelligenza artificiale.

In data 1° dicembre 2021, l’artista Ankit Sahni richiedeva all’ufficio per la protezione del copyright statunitense la registrazione di un’opera visiva raffigurante una casa moderna realizzata nel medesimo stile de “La notte stellata” di Vincent van Gogh e nel medesimo tempo si identificava, insieme a “RAGHAV Artificial Intelligence Painting App”, in qualità di autore. Il richiedente nel descrivere l’applicazione la definiva come un software avente capacità d’assistenza tramite il controllo delle scelte creative, la selezione della foto originale e capace di determinare l’input di stile, combinando l’immagine “di base” e il trasferimento dello stile prescelto su quest’ultima. L’immagine di base corrispondeva ad una fotografia scattata dallo stesso signor Sahni, mentre lo stile prescelto corrispondeva a quello del noto quadro del pittore van Gogh.

Come evidenziato nella decisione, il richiedente ha descritto RAGHAV come uno strumento che non si limita a sovrapporre l'immagine di stile all'immagine di base, come un filtro visivo applicato a una fotografia, ma che "genera" una nuova immagine sulla base delle caratteristiche apprese dalla fotografia di base e dall'immagine di stile. La decisione rileva inoltre che il signor Sahni non ha affermato di aver modificato l'opera dopo averla generata oltre a non aver rivendicato alcuna paternità sullo sviluppo dello strumento RAGHAV. Pertanto, il Collegio non ha considerato la selezione dei materiali su cui RAGHAV è stato addestrato o il suo sviluppo come basi per il controllo creativo sull'opera e ha rinviato la questione a una successiva decisione.

Le ragioni della decisione

Il Copyright Review Board ha rifiutato la registrazione dell’opera nel giugno 2022 e, su richiesta di riesame, ha confermato il suo rifiuto, concludendo come quest’ultima non contenesse sufficiente autorialità umana per sostenerne la registrazione. In una lettera datata il 10 luglio 2023, il signor Sahni ha chiesto all’Ufficio di riconsiderare ancora una volta la questione, sottolineando come, nonostante l’uso di uno strumento di intelligenza artificiale, l’opera soddisfacesse molti degli elementi tradizionali di paternità umana necessari per poter essere protetta dal diritto d’autore. Con decisione presa in data 11 dicembre 2023, il Copyright Board non è stato d’accordo e ha rifiutato di registrare l’opera.

In un’accurata decisione che delinea le ragioni del rifiuto della registrazione, il Copyright Board innanzitutto ha sottolineato la decisione della corte distrettuale federale dell’anno precedente nel caso Thaler v. Perlmutter, che aveva negato la registrazione di “A Recent Entrance to Paradise”, un'immagine fantasiosa prodotta interamente da un sistema di intelligenza artificiale, sulla base del principio per cui la paternità umana è un requisito fondamentale del diritto d'autore. L'Ufficio ha inoltre fondato la sua decisione su quella del 9° Circuito della Corte d’appello statunitense emessa nel 2018 nella causa Naruto v. Slater, caso memorabile in cui si è affermato che il diritto d'autore non protegge le fotografie scattate da una scimmia perché la legge sul diritto d'autore richiede la paternità umana, non animale.

La decisione fornisce poi una panoramica dell'attuale approccio del Copyright Office alle opere generate dall'intelligenza artificiale, compreso il documento guida del marzo 2023 in base al quale l'Ufficio analizzerà se un’opera è effettivamente eseguita non dall'uomo ma da una macchina. La posizione dell'Ufficio è che un'opera contenente contenuti generati dall'IA può essere tutelata dal diritto d'autore, ma che si tratta di un'analisi “caso per caso” che dipenderà dalle circostanze, in particolare dal funzionamento dello strumento IA e dal modo in cui è stato utilizzato per creare l'opera finale. In base a questi standard, il signor Sahni ha sostenuto che il suo controllo creativo sull'immagine finale avrebbe fatto sì che l'opera contenesse specifici elementi: un tramonto, nuvole, i contorni di un edificio, una composizione in cui il cielo rappresenta i due terzi superiori dell'opera e uno stile preciso, ripreso da La notte stellata di Van Gogh.

La commissione ha tuttavia respinto tale argomentazione concludendo che l'opera non fosse riconducibile ad una paternità umana, non essendo stati forniti gli elementi espressivi della paternità pittorica. Il fatto che l'opera contenesse il tramonto, le nuvole e un edificio con i relativi colori, era il risultato dell'uso di uno strumento di intelligenza artificiale che genera un'immagine con lo stesso contenuto di un'immagine di base, ma con lo stile di un'immagine scelta. Il Consiglio non ha inoltre condiviso il paragone fatto dal signor Sahni tra RAGHAV e un software di fotoritocco come Photoshop di Adobe. A differenza del software di fotoritocco, che viene controllato dall'utente, RAGHAV opera generando un'immagine pittorica completamente nuova, basata sulle caratteristiche apprese dalle immagini fornite dall'utente.

Pertanto, la commissione ha ritenuto che fosse l'applicazione RAGHAV, e non il signor Sahni, responsabile delle modalità di interpolazione delle immagini di base e di stile in base al valore di trasferimento di quest’ultimo. In altre parole, a parere dell’Ufficio è stato il modello AI e non l'utente a prendere le decisioni creative, e pertanto l’opera non può essere registrata.

Conclusioni

Dalla decisione del Copyright Review Board americano è possibile dedurre che la registrabilità di immagini prodotte con l’ausilio dell’intelligenza artificiale in futuro dipenderà dal grado di controllo sulla composizione, sul colore o sugli input di stile da parte dell'artista umano. Solo in presenza di un controllo abbastanza esteso e dimostrabile, vi possono essere basi solide per poter affermare la paternità sull’opera e quindi ottenerne la registrazione da parte di tale autorità.

Le questioni chiave su cui si è concentrata la commissione nel caso in esame è stata la generazione da parte del software di IA di una nuova immagine (piuttosto che la mera aggiunta di ritocchi ex post come nel caso dell’utilizzo di strumenti di editing) e che il grado di modifica dell’ “immagine di stile” rispetto all’ “immagine di base” è stato controllato dall'IA e non dall'uomo.

Un altro possibile scenario suggerito dalla decisione è quello in cui sia il richiedente a sviluppare il software per la generazione di immagini. In effetti, la decisione espressamente menziona l’assenza di un’indicazione circa la creazione dell'applicazione RAGHAV da parte del richiedente. Ciò sembra suggerire che quando è l'autore a creare il software, è probabile che possa dimostrare un maggiore controllo sul modo in cui il software manipola e modifica le immagini. Dal punto di vista della paternità umana, questo sarebbe probabilmente più simile all'utilizzo di un software di fotoritocco per modificare un'immagine grezza e quindi compatibile con la registrabilità da parte dell’autorità al fine di ottenere la protezione garantita dal copyright.

Avv. Caterina Bo e Dott.ssa Valentina Prando

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