Come ormai noto, lo scorso 13 marzo il Parlamento europeo ha approvato il testo finale del Regolamento sull’intelligenza artificiale, così come modificato nel dicembre del 2023 dopo il passaggio dal Consiglio. Quali sono le innovazioni in materia di tutela della proprietà intellettuale, in particolare in relazione all’intelligenza artificiale generativa?
L’IA generativa e il diritto d’autore
La versione finale dell’AI Act ha introdotto, all’art. 53, alcuni obblighi in capo ai fornitori di modelli di intelligenza artificiale per finalità generali. Questi ultimi sono infatti tenuti a redigere e aggiornare la documentazione tecnica del modello (comprendente il processo di addestramento e prova, nonché i risultati della valutazione), così come tutte le informazioni necessarie per lo sviluppo e l’integrazione del modello medesimo.
Il Regolamento dedica poi apposite sezioni alla tutela della proprietà intellettuale, stabilendo – tra le altre cose – che i fornitori devono adempiere alla normativa europea in materia di diritto d’autore: in particolare devono rispettare, anche attraverso le ultime tecnologie sviluppate, quanto previsto dall’art. 4 co. 3 della Direttiva (UE) 2019/790 (“Direttiva Copyright”). Quest’ultimo statuisce che i titolari dei diritti possano espressamente riservare l’utilizzo delle opere e degli altri materiali protetti, limitando quindi la possibilità estrazione di testo e dati Tale facoltà prende il nome di “diritto di opt-out”.
Ulteriori riferimenti alla tutela del diritto d’autore, possono essere rinvenuti nei “Considerando” introduttivi al testo dell’AI Act. Il Considerando 105 illustra, infatti, come sviluppare e addestrare i modelli di intelligenza artificiale generativa attraverso la tecnica dell’estrazione di testo e dati (“text and data mining”), mediante cui è possibile accedere a grandi quantità di testi, immagini, video e altri dati. Non tutti sanno, però, che detti contenuti sono spesso protetti dal diritto d’autore: il loro utilizzo richiede pertanto il consenso da parte dei titolari dei diritti (rectius, autori).
In definitiva lo scopo del Regolamento è quello di istituire una legislazione unitaria, dedicando una particolare attenzione alla tutela del diritto d’autore (in particolare imponendo obblighi in capo ai fornitori di modelli di IA), indipendentemente dalla giurisdizione in cui ha luogo l’addestramento dei fornitori. Il legislatore intende in questo modo prevenire qualsivoglia squilibrio nella tutela dei diritti, tra i diversi Paesi.
Non mancano, poi, all’interno del Regolamento specifici obblighi di trasparenza, volti, ad esempio, ad imporre ai fornitori l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico una sintesi dettagliata dei contenuti utilizzati per l’addestramento dell’IA generativa, ivi compresi quelli protetti dal diritto d’autore, in modo tale che i titolari di questi ultimi possano esercitare e far rispettare i diritti loro spettanti.
Il Regolamento sull’IA prevede infine specifiche regole volte a inibire l’uso dell’IA al fine di salvaguardare i diritti dei cittadini. Tra queste, rientra il divieto di usare sistemi di categorizzazione biometrica basati su caratteristiche sensibili, così come lo scraping di immagini facciali volti a creare database di riconoscimento; allo stesso modo, viene vietato anche il riconoscimento delle emozioni sul posto di lavoro e sulla scuola. È infine vietato l’uso di sistemi di intelligenza artificiale che manipolano il comportamento umano sfruttando le vulnerabilità di particolari categorie di persone, quali anziani e minori, persuadendole ad adottare determinati comportamenti.
Le azioni dei titolari dei diritti nei confronti dell’IA generativa
In conclusione, dal quadro normativo sopra descritto emerge come la promozione dello sviluppo tecnologico debba essere necessariamente contemperata con la tutela degli altrui diritti. È oltremodo evidente che tra tali diritti, quelli autoriali – benché non siano gli unici coinvolti dall’uso delle AI – rivestono una particolare importanza, attesa la facilità con cui possono essere violati.
Basti pensare al recente giudizio instaurato dal celebre quotidiano statunitense New York Times nei confronti di OpenAI e Microsoft per asserita violazione del copyright, oppure al precedente caso giudiziario che ha visto coinvolte Getty Images e Stability AI, società produttrice del software Stable Diffusion, accusata dalla prima di aver violato i diritti d’autore addestrando il proprio sistema di IA generativa con milioni di immagini protette da copyright.
Si segnala infine l’interessante iniziativa con cui alcune emittenti televisive, quali Mediaset e Rai, hanno annunciato di voler esercitare il diritto di “opt-out”, così come previsto dalla Direttiva Copyright. La prima, durante la diretta di alcune trasmissioni, ha mandato in onda un messaggio con il quale vieta espressamente l’utilizzo delle immagini per l’addestramento di sistemi di IA. Pochi giorni fa, anche la Rai ha annunciato il medesimo impegno nel vietare la riproduzione o l’utilizzo da parte delle piattaforme di intelligenza artificiale generativa dei contenuti di cui è titolare, tramite la pubblicazione di un apposito disclaimer.
Non resta quindi che aspettare i futuri sviluppi e le mosse concrete che i titolari del diritto d’autore metteranno in campo per tutelare i propri diritti, ben consapevoli che l’intelligenza artificiale generativa potrà essere di grande aiuto ma anche una potenziale minaccia per i propri contenuti.
Avv. Eleonora Carletti e Dott. Lapo Lucani