
L’uso ai fini disciplinari del dispositivo telepass impone al datore di lavoro l’adempimento preventivo di illustrare al lavoratore il funzionamento e le modalità dei controlli
Un dipendente veniva licenziato per mancanze disciplinari rilevate dalla società attraverso il raffronto di dati estrapolati dai tabulati relativi all’utilizzo dell’apparecchio di telepass installato nell’auto aziendale.
Il lavoratore, contestato l’utilizzo dei dati in violazione dell’art. 4 dello Statuto, impugnava il licenziamento innanzi al Tribunale di Fermo lamentando di non essere stato informato sui possibili controlli e sulla conservazione dei dati estrapolati dalle uscite dei caselli autostradali anche a fini disciplinari.
Il Tribunale rigettava la domanda con sentenza, tuttavia, riformata in sede di reclamo dalla locale Corte di Appello di Ancona.
Nel giudizio di impugnazione del licenziamento, la Cassazione con sentenza n. 15391 del 3 giugno 2024, confermando la decisione dell’appello dichiarativa dell’illegittimità del recesso riteneva il telepass rientrava tra gli strumenti “utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione” che non richiedono alcuna autorizzazione per essere utilizzati a ogni fine connesso al rapporto di lavoro.
La Suprema Corte, tuttavia, nel condividere quanto affermato dalla corte di appello rilevava che l’uso disciplinare imponeva al datore di lavoro l’adempimento preventivo dell’obbligo di illustrare al lavoratore il funzionamento e le modalità dei controlli.
Avv. Nicoletta Di Lolli