Copyright e IA generativa nei fumetti: la recente decisione dell’US Copyright Office

Copyright e IA generativa nei fumetti: la recente decisione dell’US Copyright Office
L’Ufficio copyright statunitense ha di recente riconosciuto che le immagini di un fumetto create con intelligenza artificiale generativa non sono protette dalla legge sul diritto d’autore, infatti le opere così realizzate, sebbene siano il frutto di istruzioni impartite da esseri umani, presentano elementi di imprevedibilità che esulano dal controllo dell’uomo e, dunque, dalla sua creatività.

Tale decisione fornisce alcuni spunti molto interessanti per comprendere come si delineano le regole in tema di diritto d’autore nell’ambito delle IA generative.

La vicenda

La vicenda trae origine dalla richiesta di registrazione, avanzata presso l’US Copyright Office il 15 settembre 2022 dell’artista Kristina Kashtanova, del fumetto “Zarya of the Dawn”.

Per la realizzazione dell’opera la fumettista statunitense si era servita di un’applicazione di intelligenza artificiale denominata Midjourney, grazie alla quale aveva realizzato gli elementi grafici del fumetto, ivi compresa la sua copertina, senza tuttavia indicare, in sede di domanda di registrazione, l’applicazione di IA come “coautrice” dell’opera.

In un primo momento, quindi, l’ufficio copyright statunitense aveva riconosciuto in capo all’artista la piena tutela autoriale e la conseguente registrazione del fumetto presso il United States Copyright Office (U.S.C.O.) Successivamente, preso atto – a seguito di alcuni post pubblicati sui social media – del fatto che l’opera era stata realizzata con l’ausilio dell’IA, ha invitato la fumettista a modificare la domanda di registrazione per renderla compatibile con la legge sul diritto d’autore (Section 102, U.S. Copyright law). La richiesta dell’U.S.C.O. era quindi volta a delimitare l’ambito di tutela ai soli elementi che costituiscono opera dell’ingegno in quanto frutto della creatività della (sola) fumettista.

In particolare, l’Ufficio ha soffermato l’attenzione sulla tipologia di opera presa in esame: il fumetto. Si tratta di “Un tipo di medium, solitamente cartaceo, con un proprio linguaggio formato da più codici, costituiti principalmente da immagini e testo, presente all'interno di nuvolette o in didascalie, che insieme generano la narrazione”.  Tale definizione fa rientrare il fumetto tra le opere dell’ingegno, tutelate – se presentano i requisiti di legge – tanto dal diritto d’autore italiano (art. 2 l.d.a.), quanto dal copyright statunitense; secondo quest’ultima normativa la tutela autoriale non si estende alle idee o ai concetti, ma solo alla forma fisica delle didascalie e delle storie contenute in un fumetto (17 U.S. Code § 102).

Dato che il fumetto è il prodotto di una combinazione di immagini e testi, gli elementi artistici analizzati dall’U.S.C.O. sono tre: (i) le singole immagini, (ii) i testi e (iii) la combinazione tra testi e immagini.

Il nodo della questione riguardava dunque gli elementi creati con l’ausilio dell’IA.

L’ufficio ha in primis osservato come lavora l’IA, stabilendo che – poiché la macchina elabora dati forniti dal programmatore come una sorta di istruzione, fornendo poi diverse immagini ed effettuando una scelta tra queste, tutte vagamente in linea con quelle richieste dall’utente – lo stile e in parte il contenuto delle immagini generate sono imprevedibili per l’utente stesso, perché il processo meccanico opera in modo casuale o automatico senza alcun input o intervento creativo da parte di un autore umano che non ha la possibilità di determinare autonomamente ogni singola caratteristica dell’opera. L’ufficio ha quindi concluso che solamente i testi e la loro combinazione con le immagini sono opera dell’artista, e, di conseguenza, solo queste ultime meritano la registrazione presso l’Ufficio copyright.

Osservazioni finali

Con questa decisione, per alcuni controcorrente rispetto al progresso tecnologico che stiamo vivendo con l’avvento delle IA generative, sembrerebbe che l’intento dell’Ufficio copyright statunitense sia quello di dominare l’uso dell’IA in ambito artistico. Infatti, nonostante l’IA apporti notevoli benefici in svariati settori, il legislatore e gli interpreti del diritto si sforzano continuamente al fine di scongiurare il rischio – neanche troppo remoto – che la creatività umana soccomba definitivamente di fronte all’(ab)uso delle IA generative.

Occorre tuttavia considerare anche l’altro lato della medaglia.

Se per alcuni l’Intelligenza Artificiale costituisce una minaccia - vuoi perché, grazie all’elaborazione di dati trasmessi, è in grado di creare opere molto simili a quelle che costituiscono il frutto della creatività altrui, vuoi perché l’ingerenza di questi strumenti rischia di offuscare il concetto di originalità - vi è anche da considerare che alcuni autori, quelli più all’avanguardia, sono in grado di fare delle macchine un mero strumento per la realizzazione di un’opera che resta loro, continuando a governarne la paternità.

In questi casi occorre dunque chiedersi:

  • se oggi le macchine costituiscono il nuovo “pennello” degli artisti, è giusto inibirne l’utilizzo?

Fuor di metafora è il caso di valutare se l’IA sia effettivamente utilizzata dall’artista come un ausilio per assisterlo nella sua creatività, oppure se si è sostituita al suo ingegno, creando in definitiva un’opera in cui non si riconosce il predominante intervento creativo e compositivo dell’uomo, ma solo l’eccellente lavoro di una macchina. In questi casi l’opera, benché perfetta nell’idea originaria dell’artista e ineccepibile dal punto di vista del gusto estetico, non presenta il connotato dell’originalità poiché non riflette la personalità del suo autore, e non manifesta le sue scelte libere e creative.

In conclusione, se anche negli Stati Uniti la tutela offerta dal copyright rimane ancorata alla creatività umana, è del tutto evidente come (per fortuna) la nostra società non sia ancora pronta a considerare le macchine al pari degli esseri umani.

Avv. Eleonora Carletti

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