Cartolarizzazione dei crediti e concordato fallimentare

Cartolarizzazione dei crediti e concordato fallimentare
Con la sentenza n. 3220 pubblicata in data 8 febbraio 2025 la Corte di Cassazione si è pronunciata con riferimento alla questione della sussistenza o meno - nell’ambito del concordato fallimentare - del diritto di voto in capo alla società di cartolarizzazione che si sia resa cessionaria di crediti successivamente alla declaratoria del fallimento (oggi, liquidazione giudiziale) del debitore.

Secondo i Giudici di legittimità, “[i]n tema di concordato fallimentare, le cessioni di crediti avvenute dopo la dichiarazione di fallimento, anche se effettuate in favore di una società di cartolarizzazione, regolamentata dalla l. n. 130 del 1999, che esercita professionalmente attività di acquisto in blocco dei crediti, non attribuiscono diritto di voto se la cessionaria non è iscritta nell’albo degli intermediari finanziari, di cui all’art. 106 del d.lgs. n. 385 del 1993”.


L’operazione di cartolarizzazione di crediti (anche nota come cessione di crediti in blocco) è disciplinata dall’articolo 58 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”) e dagli articoli da 1 a 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”).

In particolare, la legge n. 130 del 1999 ha introdotto nell’ordinamento italiano una disciplina generale e organica in materia di operazioni di cartolarizzazione dei crediti, consentendone la realizzazione attraverso società appositamente costituite, meglio note con l’espressione gergale “società veicolo” (Special Purpose Vehicle - c.d. SVP).

La funzione preminente della cartolarizzazione dei crediti consiste nel finanziamento della società che promuove l’operazione: la società veicolo provvede all’emissione di titoli destinati alla circolazione (Asset Backed Securities) per finanziare l’acquisto dei crediti del cedente (c.d. originator) e, successivamente, al recupero dei crediti acquistati e al rimborso dei titoli emessi.

I crediti oggetto dell’operazione di cartolarizzazione costituiscono un patrimonio separato rispetto a quello della SPV e, nel contempo, a destinazione vincolata, in quanto destinati in via esclusiva al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi per finanziare l’acquisto dei crediti medesimi, nonché al pagamento dei costi dell’operazione.

Il patrimonio separato costituisce la garanzia della restituzione del finanziamento ai risparmiatori che hanno acquistato i titoli emessi dalla società veicolo e sui quali è stato traslato il rischio di mancato pagamento dei crediti ceduti.

Le somme corrisposte dal debitore o dai debitori ceduti o, comunque, recuperate a soddisfacimento - integrale o parziale - dei crediti ceduti sono destinate in via esclusiva, dalla società cessionaria, al soddisfacimento dei diritti incorporati nei titoli emessi.

Avv. Rossana Mininno

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