Analisi sugli effetti della riforma del diritto d’autore in Giappone

Analisi sugli effetti della riforma del diritto d’autore in Giappone

È lecito addestrare l’IA usando materiale pirata? Il 23 gennaio 2024 l’Agenzia giapponese per gli Affari Culturali (ACA) ha pubblicato uno studio sull’Intelligenza artificiale e il diritto d’autore in occasione dell’entrata in vigore – a far data dal 1° gennaio 2019 – della riforma della legge giapponese sul copyright. Il report mira in particolare a rispondere ai quesiti degli autori di opere protette a seguito della riforma. 

La liberalizzazione delle opere d’arte in Giappone 

La novella sul diritto d’autore giapponese è di particolare importanza perché ha reso il Giappone uno dei Paesi maggiormente favorevoli all’Intelligenza artificiale. Questo Paese, infatti, sembra essere oggi l’unico, insieme alla Germania – ma, secondo la legislazione tedesca, solo per scopi di ricerca scientifica – in cui le opere protette da copyright sono state espressamente liberalizzateInfatti, ai sensi dell’art. 30-4 del Copyright Law of Japanè consentito l’uso e lo sfruttamento di un’opera protetta dal diritto d’autore, in qualsiasi modo e nella misura ritenuta necessaria, salvo che ciò crei un danno ingiusto agli interessi dell’autore […] se (i) l’azione viene effettuata per testare o mettere in pratica una tecnologia connessa alla registrazione di suoni, immagini di un’opera o ad altri tipi di sfruttamento; (ii) se viene utilizzata per l’analisi dei dati (vale a dire l'estrazione, il confronto, la classificazione o altre analisi statistiche della lingua, dei suoni, delle immagini o di altri dati elementari di un gran numero di opere o di un grande volume di altri dati di questo tipo; (iii) se è sfruttata nel corso dell'elaborazione di dati informatici o altrimenti sfruttata in un modo che non implica che ciò che è espresso nell'opera sia percepito dai sensi umani (per le opere di programmazione informatica, tale sfruttamento esclude l'esecuzione dell'opera su un computer), al di là di quanto stabilito nei due punti precedenti1”. 

A differenza del Regno Unito e dell’Europa, il Giappone pare dunque consentire la fruizione di opere protette, in via generale, pertanto anche per uso commerciale e ancorché trattasi di contenuti ottenuti illegalmente, come nel caso di materiale pirata. 

Unica eccezione prevista dalla legge consiste nel divieto di utilizzare un'opera in modo da "danneggiare ingiustamente" gli interessi del titolare del copyright. La legge non fornisce tuttavia alcuna spiegazione in merito a come debba essere declinata tale eccezione. 

La posizione dell’ACA 

L’entrata in vigore della riforma ha generato così numerose frustrazioni tra i creatori di opere protette per la mancanza di quella tutela di cui godevano precedentemente, sicché l’ACA (l’Agenzia giapponese per gli Affari Culturali) il 23 gennaio ha pubblicato un documento – da formalizzare nei prossimi giorni – denominato “Approach to AI and Copyright Report”, volto a rispondere ai quesiti e alle preoccupazioni manifestate dagli autori. 

Con l’introduzione dell'articolo 30-4 che consente l'acquisizione e l'analisi di materiali protetti da copyright per l'apprendimento dell'IA, al fine di promuovere innovazioni creative, è stata sostanzialmente eliminata la necessità di acquisire il consenso dei titolari dei diritti d'autore, a condizione che l'utilizzo dell'IA non violi i loro interessi. Secondo l’ACA per interpretare correttamente l’eccezione posta dall’articolo 30-5 della novella occorre in primis effettuare un distinguo tra mera analisi dei contenuti protetti (consentita) e il godimento dei pensieri e dei sentimenti che l’opera esprime (non consentito). La normativa, pertanto, deve essere interpretata nel senso di consentire l’analisi dei contenuti ma non di riprodurre gli stessi.

Conclusioni  

In conclusione, da un’analisi del report recentemente pubblicato dall’ACA, benché la novella sul copyright giapponese non sia del tutto trasparente nel suo significato ultimo, sembrerebbe che lo scopo delle opere protette consistente nel soddisfare le esigenze intellettuali e mentali dell'individuo attraverso la visione/esperienza delle stesse, rimane ancora tutelata. 

Pertanto, se il programmatore dell'IA utilizza il materiale protetto da copyright esclusivamente per un’analisi dei dati, l'articolo 30-4 consente tale impiego senza il consenso del titolare del copyright; ma se lo scopo del programmatore si estende anche alla realizzazione di espressioni creative con l’ausilio dell’opera tutelata, tale utilizzo non è consentito senza il consenso del titolare del diritto d'autore. Di conseguenza, l’impiego delle opere dell’ingegno è vietato se volto a creare prodotti che possano essere percepiti come espressioni creative di opere protette da copyright, ivi compresa l'imitazione dello stile di specifici creatori. 

Ciò che si può dedurre da questo studio dettagliato è che, nonostante il legislatore giapponese intenda sostenere ampiamente lo sviluppo di strumenti di IA, concedendo ampi diritti sulle opere protette da copyright, non potrà ignorare totalmente i diritti degli autori, dovendo pertanto trovare il modo di ricompensare adeguatamente i detentori di contenuti per le loro creazioni. 

Avv. Eleonora Carletti

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