Parlamentari francesi sollecitano l'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa nelle leggi europee sul copyright

Parlamentari francesi sollecitano l'integrazione dell'intelligenza artificiale generativa nelle leggi europee sul copyright
Lo scorso mese un gruppo di parlamentari francesi facenti parte dell’Alta commissione per il digitale e le poste (CNSP) ha pubblicato un parere motivato volto a proporre una modifica della direttiva copyright (Direttiva 2019/790) di recente emanazione al fine di renderla compatibile con gli innumerevoli aspetti concernenti l’IA e risolvere le crescenti problematiche in materia.

Come devono essere qualificate le opere generate dall’intelligenza artificiale? E quale forma di remunerazione è prevista per gli artisti le cui opere siano state utilizzate dall’IA? È possibile gestire il diniego degli artisti che non vogliono che la propria opera sia rielaborata dalle macchine? Nel momento attuale in cui viviamo queste sono sicuramente alcune delle principali domande che ci stiamo ponendo.

Ebbene al fine di fare chiarezza su questi ed altri aspetti concernenti l’IA qualche settimana fa una commissione dell’Assemblea nazionale francese ha pubblicato un parere in cui raccomanda di modificare l’attuale direttiva copyright (Direttiva 2019/790) al fine di elaborare un trattato internazionale sull’AI. Del resto, la direttiva Copyright dell’UE risale all’aprile 2019, tre anni prima del rilascio pubblico di ChatGPT di OpenAI, che è diventato rapidamente la chatbot più famosa al mondo.

La stessa commissione ha anche suggerito di sottoporre la legge sull’IA europea a revisione costante al fine di tenere conto degli sviluppi tecnologici estremamente rapidi in questo campo.

Criticità connesse al coordinamento tra l’attuale legge sul diritto d’autore e l’IA e possibili soluzioni

Andando ad analizzare il primo dei quesiti sopra enunciati, a parere di chi scrive, una lacuna che presenta la legge italiana sul diritto d’autore (che ha recepito la Direttiva Copyright 2019/790) in relazione alle opere dell’intelligenza artificiale, può essere data dall’attuale disciplina delle opere derivate, tracciata dall’art. 4 l.d.a. ai sensi del quale “sono altresì protette le elaborazioni di  carattere  creativo  dell’opera stessa, quali […] le trasformazioni da una in altra forma letteraria od artistica, le modificazioni ed  aggiunte che costituiscono un rifacimento sostanziale dell’opera  originaria […]. Come si evince dall’articolo deve trattarsi di elaborazioni “di carattere creativo” per poter, a loro volta, assurgere ad opere dell’ingegno.

Ebbene quando un motore di intelligenza artificiale produce qualcosa, necessariamente si tratterà di un’opera derivata ed è parimenti ovvio che – secondo i canoni tradizionali di “creatività” – la stragrande maggioranza di opere create dall’intelligenza artificiale è suscettibile di essere considerata a sua volta “arte” dal momento in cui vengono utilizzati come “spunto creativo” opere di indubbia bellezza e di fama mondiale.

Vi è allora da chiedersi se, tra le modifiche da apportare alla direttiva copyright, alla luce dei progressi dell’AI, non sia il caso di considerare un innalzamento – limitatamente alle opere derivate create dall’IA – del canone di creatività al fine di concedere a pochi lavori, realmente originali, di assurgere ad opera dell’ingegno.

Allo stesso modo può essere utile mutuare la disciplina anglosassone del Fair Use (art. §107 del Copyright Act del 1976) al fine di legittimare l’utilizzo di un’opera altrui, anche in assenza del consenso dell’autore, qualora la compressione dei diritti dell’autore sia giustificata da un interesse generale, che viene ritenuto prevalente – per ragioni di critica, cronaca, insegnamento, ricerca, etc. – rispetto a quello personale del titolare.

In questo modo, da un lato, si rimarrebbe ancorati a un concetto affidabile di creatività (sì da non considerare opera dell’ingegno qualsiasi opera derivata realizzata dall’IA) e al contempo si realizzerebbe quel connubio tra progresso tecnologico e cultura tanto ambito quanto difficile da realizzare.

Si pensi, per esempio, alla “Nascita di Venere” di Denis Shiryaev che parte dall’opera del Botticelli al fine di svelare il volto realistico della protagonista ritratta, la nobildonna Simonetta Vespucci (per maggiori approfondimenti su questa e altre opere di Denis Shiryaev v. articolo pubblicato sulla rivista online close-up-engineering, visualizzabile qui.

Di fronte all’elaborazione di un capolavoro rinascimentale ci si dovrebbe chiedere (i) si tratta di una rivisitazione in chiave “critica” tale da giustificare l’uso trasformativo dell’opera? E (ii) tale lavoro è effettivamente in grado di stimolare nello spettatore quella medesima sensazione di bellezza e stupore che genera un’opera dell’ingegno?

Alcuni spunti di riflessione

L’opera derivata presuppone, in generale, uno stravolgimento del significato dell’opera originale. Tuttavia, quando tale trasformazione finisce per annichilire il messaggio intrinseco dell’opera originale è giusto comprimere ugualmente i diritti dell’autore (o degli eredi) dell’opera originale alla luce di un prevalente interesse di critica, cronaca o insegnamento?

A tal proposito si porta l’esempio dell’opera volutamente incompiuta dell’artista americano Keith Haring “Unfinished painting” che qualche settimana fa è stata presentata, su un social network, completata da un utente del web identificatosi come @DonnelVillager che, ritenuto la storia del dipinto originale “molto triste”, ha pensato di onorare l’autore completando il dipinto. Tuttavia, poiché il mancato completamento dell’opera era stato voluto dall’artista per esprimere il vuoto e il dolore portato dall'AIDS nella sua vita e nella società, la realizzazione del quadro per intero ha svilito il significato voluto da Haring. Per un maggior dettaglio sulla pubblicazione di “Unfinished painting” generato dall’AI, cfr. l’articolo consultabile qui.

Avv. Eleonora Carletti

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