Il superamento del periodo di comporto non determina il licenziamento della lavoratrice in maternità

Il superamento del periodo di comporto non determina il licenziamento della lavoratrice in maternità
La Cassazione con sentenza n. 12060 del 7 maggio 2025 ha chiarito che il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia non esclude l’operare del divieto di licenziamento della lavoratrice in stato interessante.

Una lavoratrice in stato di gravidanza veniva licenziata per superamento del periodo di comporto.

La Corte di Appello di Catanzaro nel respingere il ricorso della società confermava la sentenza del Tribunale che aveva accertato la nullità del licenziamento applicando la normativa a tutela delle lavoratrici madri.

La Corte di Cassazione con sentenza n. 12060 del 7 maggio 2025 nel dichiarare che l’art. 54 del d.lgs 151/2001 nell’imporre il divieto di gravidanza in connessione con lo stato oggettivo indica le eccezioni a tale divieto.

La Corte nel ribadire il carattere tassativo delle eccezioni espressamente indicate nel divieto ha stabilito che nessun rilievo può attribuirsi al riferimento tuttora contenuto nell'art. 2110 c.c. anche alla gravidanza, dato il carattere certamente prevalente della disciplina dettata a tutela della maternità con una normativa di carattere specifico e temporalmente successiva, analogamente a quanto accaduto in materia di infortuni e malattie professionali.

La Cassazione ha pertanto concluso dichiarando che il superamento del periodo di conservazione del posto di lavoro in caso di malattia non esclude l'operare del divieto di licenziamento ove risulti lo stato di gravidanza della lavoratrice, rimanendo intatte le esigenze di protezione poste a base del divieto in parola, volto a consentire che l'esperienza della maternità non sia intaccata dalle preoccupazioni connesse alla perdita del posto di lavoro.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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