Il Governo indiano si esprime sull’intersezione tra IA e diritti IP: per il momento non servono nuove regole

Il Governo indiano si esprime sull’intersezione tra IA e diritti IP: per il momento non servono nuove regole
Mentre in Unione Europea si susseguono le attività legislative finalizzate alla definizione del testo ufficiale dell’AI Act, volgendo lo sguardo al contesto internazionale, in India il Ministero per il Commercio e l’Industria ha recentemente rilasciato una dichiarazione in merito all’intersezione tra i nuovi strumenti di Intelligenza Artificiale e diritti di proprietà intellettuale, rispondendo ad alcuni dubbi fondamentali sollevati dal Rajya Sabha, ovvero la camera alta del Parlamento indiano.

Le questioni sollevate dal Parlamento indiano

Nel contesto di un’interrogazione parlamentare, esponenti del Rajya Sabha avevano chiesto al Governo di chiarire alcuni punti centrali relativi allo sviluppo dell’Intelligenza Artificiale (“IA”) e alle conseguenze che questo poteva comportare rispetto alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale. In particolare le domande rivolte al Ministero trattavano i seguenti temi: (i) si aveva intenzione di creare una separata categoria di diritti di proprietà intellettuale relativa agli strumenti di IA?; (ii) si intendeva aggiornare la normativa sul diritto d’autore (Copyright Act del 1957) per prevedere una specifica tutela alle opere generate con IA?; (iii) si aveva intenzione di fare qualcosa per rispondere alle richieste dei titolari dei diritti d’autore con riguardo a una maggior tutela in caso di addestramento di IA mediante uso di opere protette, violazione dei diritti morali, trasparenza delle fonti e pagamento di royalties?

Molte delle perplessità generavano dal parere n. 161 del luglio 2021 redatto dal Comitato Permanente sul Commercio del Parlamento, in cui si raccomandava la creazione di una nuova generazione di diritti di proprietà intellettuale per tutelare le IA e le loro invenzioni, dovendosi aggiornare il Patent Act indiano e il Copyright Act indiano, rispettivamente del 1970 e del 1957.

La risposta del Ministero per il Commercio e l’Industria: non serve alcuna modifica normativa

Con dichiarazione pubblicata il 9 febbraio 2024, il Ministero competente ha ritenuto di chiarire che il quadro normativo attualmente esistente in India è sufficiente a garantire un’adeguata tutela dei diritti sulle opere, sia civilistica che penalistica, e una raccolta di royalties secondo gli standard internazionali, non essendo quindi necessario introdurre una nuova e separata categoria di diritti.

Pertanto, sembrerebbe che anche le opere generate tramite sistemi di IA Generativa siano proteggibili, nonostante all’art. 16 del Copyright Act indiano si parli di “person” come soggetto potenzialmente titolare dei diritti. Forse si intende risolvere il dilemma interpretativo attribuendo a “person” l’attributo “legal” ed estendendolo poi fino a ricomprendervi chiunque, sia gli utilizzatori che i creatori di sistemi intelligenti, e le IA stesse.

Inoltre, il comunicato ha trasformato una breve frase da chiarificatrice a creatrice di dubbi poiché si dice che “the exclusive economic rights of a copyright owner […] obligates the user of Generative AI to obtain permission to use their works for commercial purposes if such use is not covered under the fair dealing exceptions provided under Section 52 of the Copyright Act”. Sembrerebbe quindi che siano gli utilizzatori di IA Generativa a dover chiedere i necessari permessi prima dello sfruttamento commerciale di un’opera derivata con l’intervento dell’IA. Secondo altri, invece, il riferimento sarebbe ai creatori di sistemi di IA generativa utilizzabile a fini commerciali, i quali dovrebbero ottenere il permesso dai titolari dei diritti prima di sfruttare le opere protette per il training delle proprie macchine.

Ad ogni modo, l’uso non autorizzato di opere tutelate per ricavarne di ulteriori tramite l’intervento dell’Intelligenza Artificiale sembrerebbe vietato, a meno che non si ricada in un caso di libera utilizzazione tra quelli elencati all’art. 52 del Copyright Act indiano, che tratta le ipotesi di “fair dealing” simili a quelle previste nel Regno Unito, più restrittive delle ipotesi di “fair use” americano. Nella casistica rientrano l’uso personale, privato o a fini di ricerca, critica o recensione, la comunicazione di eventi o affari correnti e la citazione, e non sembrerebbe potervi rientrare l’attività di addestramento mediante text and data mining.

Un primo ordine ingiuntivo da parte della High Court di Delhi

Probabilmente con il primo ordine ingiuntivo di blocco in materia, concesso inaudita altera parte, il 20 settembre 2023 la High Court di Delhi è intervenuta prendendo le difese di un noto attore e doppiatore indiano (Sig. Anil Kapoor), il quale si lamentava di aver subito violazioni dei suoi diritti d’immagine e di copyright poiché diversi soggetti avevano sfruttato online la sua immagine, voce, discorsi o frasi celebri per creare falsi modificati anche con Intelligenza Artificiale per far circolare opere lesive del suo onore e reputazione oltre che dei suoi diritti.

La Corte ha chiarito che sebbene sia ammissibile il parlare di una persona famosa sotto forma di libertà di pensiero, che si traduce anche in diritto all’informazione, satira, parodia o critica genuina, che tale attività non possa passare la linea del discredito e messa a repentaglio dei diritti della personalità, oltre a cui diventa attività illecita. Usare l’immagine della persona famosa per far credere che questa presenzierà ad un evento, al fine di raccogliere i pagamenti delle iscrizioni, o per commercializzare falso merchandising o in generale usare il nome, la voce, le immagini o i dialoghi di una persona mediante IA in maniera illegale per fini commerciali è da ritenersi illecito e non ammissibile. La Corte ha concluso impedendo ogni futuro uso improprio dei dati dell’attore anche mediante strumenti di IA e imponendo ai registrars dei nomi di dominio di comunicare all’attore entro una settimana i dati dei registrants.

Secondo questa ordinanza “la Corte non può chiudere gli occhi di fronte all'uso improprio del nome e di altri elementi della personalità. La diluizione, l'appannamento, l'offuscamento sono tutti illeciti perseguibili contro i quali il ricorrente deve essere tutelato” e “il caso in esame mostra come gli elementi della proprietà intellettuale che proteggono gli attributi di un individuo, in realtà hanno effetti anche su altre dimensioni inclusi alcuni diritti tutelati dalla Costituzione indiana”.

E se le Corti non chiudono gli occhi, c’è da vigilare che la legge le faciliti in questo compito, senza rendere il loro operato ancora più complesso o incerto.

Avv. Chiara Arena

Newsletter

Iscriviti per ricevere i nostri aggiornamenti

* campi obbligatori