Il conflitto di interessi potenziale costituisce una giusta causa di recesso

Il conflitto di interessi potenziale costituisce una giusta causa di recesso
Il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extra-lavorativa o potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nella organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa.

Un lavoratore riceveva una contestazione disciplinare per avere svolto attività lavorativa in qualità di socio con il fratello di un’azienda all’interno di un cantiere nautico riconducibile ad una famiglia mafiosa, senza previamente avvisare la società datrice di lavoro.

All’esito del procedimento il lavoratore veniva licenziato per giusta causa.

Il ricorso del lavoratore veniva respinto nei giudizi di merito. La Corte distrettuale di Palermo nel rigettare il gravame osservava che in ogni caso l’avere svolto attività lavorativa imprenditoriale senza richiedere l’autorizzazione configurava una violazione del codice etico che vietava di svolgere attività potenzialmente in conflitto di interessi.

La Suprema Corte con sentenza n. 3405 del 10 febbraio 2025 nel respingere il ricorso del lavoratore, rileva che l’obbligo di fedeltà a carico del lavoratore subordinato ha un contenuto più ampio di quello risultante dall’art. 2105 c.c., dovendosi integrare con i principi di correttezza e buona fede ex artt. 1175 e 1375 c.c.

Ne consegue - continua la sentenza - che il lavoratore deve astenersi da qualsiasi condotta, anche extra-lavorativa o potenzialmente dannosa, che sia in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella struttura e nella organizzazione dell’impresa o crei situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della stessa.

In tale contesto risulta contrario a detti doveri il comportamento del lavoratore che, ricoprendo ruoli operativi e gestionali in società terze senza aver informato il datore, viola le regole ed il codice etico interni.

Avv. Nicoletta Di Lolli

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