La destinazione ludica della struttura, secondo una recente pronuncia della Suprema Corte, finalizzata esclusivamente alle prove da svolgere da parte dei concorrenti di una trasmissione televisiva e riservata esclusivamente all’utilizzo da parte dei medesimi non costituisce un “luogo di lavoro”.
Un ospite di una trasmissione televisiva di giochi di abilità ed equilibrio a causa di una superficie bagnata scivolava accidentalmente da alcuni rulli che doveva percorrere e, nel cadere attraverso una intercapedine in una vasca sottostante, sbatteva il capo subendo gravissime lesioni.
Il lavoratore rimetteva la querela presentata in conseguenza della stipula di un accordo di conciliazione.
Il Procuratore della Repubblica richiedeva comunque l’incriminazione dei responsabili dell’emittente in quanto equiparava l’ospite ad un lavoratore occasionale dello spettacolo al fine di contestare l’aggravante dell’art. 590, comma 3° del codice penale, ipotizzando un infortunio avvenuto per violazione delle norme antiinfortunistiche.
Il Tribunale, nel dichiarare improcedibile il ricorso per intervenuta remissione di querela, rilevava che il concorrente di una trasmissione televisiva non era qualificabile alla figura del lavoratore.
La Cassazione con sentenza del 6 maggio 2024 n. 17679, nel ricordare che costituisce luogo di lavoro ogni ambiente in cui viene gestita e svolta una qualunque attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità, ludico, sportive o artistiche o di addestramento e dell’accesso ad essa da parte di tersi estranei all’attività lavorativa, ha confermato la decisione del Tribunale di Roma sulla base del fatto rappresentato dalla destinazione ludica della struttura in quanto finalizzata esclusivamente alle prove da svolgere da parte dei concorrenti di una trasmissione televisiva riservata esclusivamente all’utilizzo da parte dei medesimi e non da parte dei lavoratori presenti all’interno della struttura.
La Cassazione ha, pertanto, condiviso l’affermazione del giudice del merito per il quale il rischio connesso all’utilizzo della predetta struttura non fosse espressione di un rischio di tipo lavorativo in quanto non correlato ad attività di impresa.
Avv. Nicoletta Di Lolli